Congedo Paternità Obbligatorio e Facoltativo – Novità 2021
Come funziona il Congedo di Paternità nel 2021?
I lavoratori che diventano papà nel 2021 hanno diritto a 3 giorni in più per la nascita o l’adozione dei figli, lo prevede la legge di Bilancio 2021 (art. 1 Comma 363 Legge 178/2020).
In definitiva, ai padri lavoratori dipendenti, in caso di nascita, adozione o affidamento di un figlio nel 2021 spettano 10 giorni di congedo obbligatorio indennizzati al 100% dall’INPS.
Come è cambiata la normativa sul Congedo Parentale?
- riforma Fornero Legge 92/2012 : 1 giorno di congedo obbligatorio + 2 giorni di congedo facoltativi
- Legge di stabilità 2016 : 2 giorni di congedo obbligatorio + 2 giorni di congedo facoltativi
- nel 2017 : sono confermati i 2 giorni di congedo obbligatorio ma viene abrogato il congedo facoltativo
- nel 2018 : i giorni di congedo obbligatorio diventano 4 ed è ripristinato 1 giorno di congedo facoltativo
- nel 2019 : l’astensione obbligatoria si amplia a 5 giorni + 1 giorno facoltativo
- nel 2020 : i giorni di congedo obbligatorio diventano 7 + 1 giorno facoltativo
- nel 2021: i giorni di congedo obbligatorio diventano 10 + 1 giorno facoltativo
- nel 2022: il Family act prevede congedi parentali per i neo papà fino a 3 mesi
Caratteristiche del Congedo Obbligatorio Padre
- i giorni di congedo obbligatorio per il padre sono 10 e vanno goduti in via continuativa entro il 5 mese dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione;
- il congedo è da considerarsi un diritto autonomo e aggiuntivo rispetto a quello della madre, non è quindi influenzato da quest’ultimo;
- i giorni possono essere fruiti congiuntamente o disgiuntamente ma non a ore, solo a giornate intere;
- tutte le giornate sono interamente retribuite e sono coperte dalla contribuzione figurativa, quindi sono valide ai fini della pensione, l’intera indennità è a carico dell’INPS.
Caratteristiche del Congedo Parentale Facoltativo
- dura 1 giorno soltanto e in alternativa al congedo della madre, da fruire entro i cinque mesi dall’evento nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo;
- la giornata è interamente retribuita ed è coperta dalla contribuzione figurativa, l’intera indennità è a carico dell’INPS.
Caratteristiche del Congedo Parentale
- il congedo parentale facoltativo riguarda la madre o il padre per una durata complessiva di 10 mesi, aumentabili a 11 nelle condizioni indicate sotto
- non + di 6 mesi per la madre
- non + di 6 mesi per il padre (elevabili a 7) se si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
- al padre lavoratore dipendente anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre e anche se lei non lavora
- al genitore solo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi
- il diritto è esercitabile entro i 12 anni di vita del bambino
- il congedo da diritto a un’indennità pari a :
- 30% della retribuzione media entro i 6 anni di età del bambino
- 30% della retribuzione media dai 6 agli 8 anni del bambino se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione
- nessun indennizzo oltre gli 8 anni
Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre , nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
Congedo di paternità: a chi spetta
I congedi (obbligatorio e facoltativo) spettano al padre lavoratore dipendente, anche adottivo, affidatario o collocatario, entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione nazionale o internazionale) ovvero dall’affidamento.
Morte perinatale
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge numero 178/2020 (Manovra 2021) i congedi spettano anche in caso di morte perinatale del figlio.
Come precisato dall’INPS con la Circolare dell’11 marzo 2021 numero 42 il congedo (obbligatorio e facoltativo) può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche in caso di:
- Figlio nato morto dal primo giorno della 28ma settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi decorre dalla nascita del figlio che in tali situazioni coincide anche con la data del decesso);
- Decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso compreso il giorno della nascita (il periodo di cinque mesi decorre dalla nascita del figlio e non dalla data del decesso).
Dalla tutela, precisa la Circolare numero 42, restano esclusi “i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo)”.
Per maggiori informazioni visitare il sito INPS
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