CREDITO D’IMPOSTA 4.0 (Piano Nazionale 4.0)
Cosa è il credito d’imposta 4.0:
Si tratta di un incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati da qualsiasi impresa residente nel territorio dello stato, per la formazione del personale dipendente nelle materie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Attività ammissibili:
Le materie di formazione che possono beneficiare del credito d’imposta sono denominate “attività ammissibili”. Si tratta delle sole attività di formazione rilevanti per i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, definite come tecnologie abilitanti elencate negli allegati A e B di Industria 4.0. Si tratta di argomenti e attività finalizzati all’acquisizione di competenze e conoscenze relative alle suddette tecnologie, sia per il consolidamento delle stesse, sia che siano rivolte a personale dipendente non in possesso di tali conoscenze e competenze.
E’ importante sottolineare che il credito d’imposta si applica anche nel caso in cui l’impresa non fruisca delle agevolazioni previste per l’iper o il super ammortamento.
Attività di formazione ammissibili al credito d’imposta:
- cloud e fog computing;
- big data e analisi dei dati;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali;
Requisiti interni
Per poter sfruttare il credito d’imposta la formazione deve rispettare due ulteriori condizioni:
1) essere formalmente prevista in un contratto collettivo territoriale;
2) essere resa un’apposita dichiarazione dal legale rappresentante dell’impresa che attesti l’effettiva partecipazione all’attività formativa per ciascun dipendente. Per personale dipendente si intende esclusivamente il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato.
Requisiti dei formatori
Nel caso in cui la formazione sia affidata a soggetti esterni all’impresa è importante che i soggetti erogatori della Formazione siano accreditati per lo svolgimento dell’attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o una sede operativa. Per Formazione accreditata si intende quella erogata da Università pubbliche o private e da strutture ad esse collegate o da soggetti accreditati presso la Regione per la formazione finanziata erogata dai Fondi interprofessionali.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili al beneficio, cioè l’importo che costituisce la base per il calcolo del credito d’imposta, sono quelle relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale, e in riferimento alle ore di impegno nella formazione. Tali spese non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua di tali dipendenti. La retribuzione da prendere a riferimento si intende al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei trattamento fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e permessi maturati in relazione alle ore/ giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile. Può essere inclusa l’eventuale indennità di trasferta erogata al lavoratore in caso di ore formative svolte fuori dalla sede.
Il credito d’imposta è pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e non può eccedere il limite massimo di € 300.000,00 per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta è da utilizzare dalle imprese esclusivamente in compensazione. Il credito è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili e non potrà venire utilizzato prima dell’ottenimento da parte dell’impresa della certificazione della documentazione contabile.
Obblighi documentali e dichiarativi
Per ottenere la condizione di ammissibilità necessaria, l’impresa dovrà predisporre la certificazione delle spese sostenute per la formazione da parte del soggetto incaricato al controllo legale dei conti punto per punto. Tale certificazione consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per l’attività di formazione. Per le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società responsabilità limitata, non tenute all’obbligo della certificazione, sarà necessario conferire uno specifico incarico a un revisore legale iscritto nella sezione A del registro dei Revisori che adempia a tale obbligo.
Le imprese beneficiarie devono inoltre conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. L’impresa è comunque tenuta a conservare tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svolte. Viene quindi richiesta la conservazione dei Registri nominativi di svolgimento delle attività formative, sottoscritti congiuntamente dal personale docente e dai dipendenti. In tali registri dovrà comparire per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di formazione ammissibili con i nominativi dei partecipanti.
Controlli
L’attività di controllo in ordine alla corretta fruizione del credito d’imposta è individuata in capo all’Agenzia delle Entrate che verificherà la sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio e il rispetto dei vincoli europei. La conformità dell’attività di formazione svolta rispetto a quella considerata ammissibile dalla disciplina, l’effettività delle spese sostenute e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio. Viene anche riconosciuta la possibilità di cumulare il credito d’imposta per le spese di formazione con altri aiuti di Stato concernenti le stesse spese ammissibili.
STAMPA SPECIALIZZATA: Approfondimento_FS_12102020.pdf