Fase 2: controllo temperatura all’ingresso e percorsi predefiniti
Come noto, il DPCM che ha regolamentato la ripresa delle attività nella c.d. Fase 2, prevede nuove regole per l’ingresso in azienda sia da parte dei lavoratori che da parte di soggetti esterni, quali fornitori, corrieri, collaboratori etc.
Ingresso dei lavoratori
“iI personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione nel rispetto delle indicazioni riportate in nota saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni”
Inoltre:
“II datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS”
Infine:
“L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.”
In sostanza, l’accesso in azienda durante la Fase 2 è consentito a chi possa dimostrare la propria condizione di buona saluta e di non poter potenzialmente costituire causa di diffusione del contagio. Inoltre, nelle note al protocollo, si fa riferimento alla questione del rispetto della privacy, principio in virtù del quale non sarà permesso registrare il dato relativo alla temperatura a meno che non sia necessario per dimostrare la non ammissibilità del lavoratore in azienda.
Ingresso dei fornitori e di altri soggetti esterni
Per quel che riguarda l’ingresso in azienda di soggetti esterni all’azienda quali fornitori, corrieri, collaboratori etc. il protocollo prevede di
- Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione..), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
Presenza di lavoratori di imprese in appalto all’interno dell’azienda
Le norme del Protocollo inoltre si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive. In questo caso, gli appaltatori dovranno informare i committenti di eventuali lavoratoti dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Attività propedeutiche alla riapertura dell’azienda ammesse già dal 28 Aprile
Ricordiamo inoltre che per tutte le aziende la cui attività non sarà più sospesa a partire dal 4 Maggio, sarà possibile avviare tutte le attività propedeutiche alla riapertura aziendale, ivi comprese le operazione di sanificazione e pulizia dei locali di lavoro, nonché delle aree comuni.
Per consultare il testo integrale del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali, clicca qui. Per ritornare al nostro articolo-panoramica sulla Fase 2, clicca qui.
Non esitare a contattarci per avere altre informazioni!
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