Requisiti aggiornati per andare in pensione –
PREMESSA – i 3 sistemi di calcolo della pensione:
- SISTEMA RETRIBUTIVO: requisito avere almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995
- SISTEMA MISTO: requisito avere almeno una settimana di contributi al 31/12/1995
- SISTEMA CONTRIBUTIVO: requisito avere maturato contributi solo dopo il 31/12/1995
PENSIONE DI VECCHIAIA
Il periodo contributivo tiene conto di qualsiasi tipo di contribuzione, es: malattia, infortunio, Naspi. Nessuna finestra, la pensione decorre dal giorno dopo il raggiungimento dei requisiti.
- SISTEMA RETRIBUTIVO, requisiti:
- età anagrafica di 67 anni e 20 anni di contributi;
- la pensione scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età.
- SISTEMA CONTRIBUTIVO, requisiti:
- età anagrafica di 67 anni e 20 anni di contributi. Per le donne è previsto uno sconto di 1 anno per ogni figlio fino a 2 anni massimo;
- la pensione scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età;
- importo soglia, il valore della pensione deve essere almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale previsto per il 2022 per un importo pari a € 701,47 Se non si raggiunge l’importo soglia il requisito anagrafico sale a 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
- APE SOCIALE , prorogata per altri 12 mesi – L 234/2021 art.1 commi 91-93. Si tratta di un anticipo pensionistico erogato dall’INPS che accompagna il lavoratore dai 63 anni di età alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria, pari a 67 anni fino al 2024 incluso. La Legge di Bilancio ha quindi previsto la possibilità di maturare i requisiti richiesti fino al 31 dicembre 2022 e ha apportato modifiche alle condizioni per ottenere l’APE in veste di disoccupato , operaio edile e ceramista, ampliando anche le categorie degli addetti ai lavori gravosi. La pensione provvisoria viene calcolata sui contributi versati, una volta raggiunto il requisito della vecchiaia il lavoratore chiederà la trasformazione con un apposita domanda, la pensione potrà avere lo stesso importo ma verrà erogata per 13 mensilità. L’importo mensile dell’APE sociale è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all’Ape nel limite del tetto massimo di 1.500,00 € mensili lordi per 12 mensilità. Requisiti:
- età anagrafica di 63 anni
- 30 anni di contributi per
- disoccupati di lungo corso: coloro che versano in stato di disoccupazione a seguito di perdita involontaria di rapporto di lavoro (licenziamento individuale per qualsiasi causa/motivo, collettivo, dimissioni per giusta causa, per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 7, L. 604/1966); sono inclusi in tale platea anche i lavoratori con un contratto a termine cessato, se hanno almeno 18 mesi di periodi di lavoro subordinato negli ultimi 3 anni. La Legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito in base al quale, per la liquidazione dell’APE sociale, l’interessato doveva aver terminato di percepire l’indennità di disoccupazione da almeno 3 mesi.
- caregivers: chi assiste da almeno 6 mesi il coniuge o l’unito civilmente o un parente di primo grado, convivente (almeno presso il medesimo numero civico, se non nello stesso appartamento), con handicap riconosciuto in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992). Inoltre, sono inclusi anche coloro che assistono da almeno 6 mesi un familiare entro il secondo grado, convivente, nel caso in cui il coniuge o i genitori del disabile abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Sull’ordine di priorità all’accesso a questa misura da parte di parenti e affini si rimanda alla circolare Inps n. 34/2018, § 3.
- invalidi dal 74%: chi presenta un’invalidità civile pari o superiore al 74%, se non già titolare di pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.
- 36 anni di contributi per addetti ai lavori gravosi per almeno 6 anni negli ultimi 7 o per 7 negli ultimi 10 anni un’attività lavorativa particolarmente rischiosa o pensante: operai edili, autisti di gru, conciatori, macchinisti, autisti di mezzi pesanti, infermieri e ostetriche, badanti, maestre d’asilo, facchini, addetti ai servizi di pulizia, operatori ecologici, operai siderurgici e del vetro, operai agricoli, marittimi e pescatori. Leggi il nostro articolo di approfondimento;
- 32 anni per operai edili, come identificati dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini, ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3);
- APE ROSA, è previsto un bonus di un anno per ogni figlio fino a 2).
PENSIONE DI ANZIANITA’
Il periodo contributivo deve essere composto da almeno 35 anni di effettivo lavoro, non vengono considerati i periodi di NASPI o di malattia. Senza contare questi periodi si verifica il raggiungimento dei 35 anni, una volta raggiunto questo requisito si possono sommare tutti i periodi prima e verificare il raggiungimento dei 42 o 41 anni. La pensione decorre dopo un certo periodo di tempo dall’avvenuta maturazione dei requisiti. Questo periodo prende il nome di FINESTRA. In genere durante questo periodo il lavoratore continua a lavorare, anche se ha già maturato i requisiti per la pensione, fino al momento in cui potrà effettivamente percepire la pensione.
- SISTEMA MISTO, requisiti:
- almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
- almeno 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;
- qualsiasi età anagrafica;
- finestra 3 mesi.
- SISTEMA CONTRIBUTIVO, requisiti:
- almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
- almeno 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;
- qualsiasi età anagrafica;
- importo soglia, il valore della pensione deve essere almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale che per il 2022 è pari a 1309,42 €;
- finestra 3 mesi.
- LAVORATORI PRECOCI, requisiti:
- almeno 1 anno di contributi prima del compimento del 19° anno di età;
- con 41 anni di anzianità contributiva;
- indipendentemente dall’età anagrafica;
- devono comunque trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- disoccupati che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
- caregivers – assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- essere invalidi almeno al 74%;
- svolgere lavori gravosi o usuranti – vai alla pagina dedicata
- finestra 3 mesi, la domanda prevede la richiesta di certificazione del diritto entro il 1° marzo dell’anno di maturazione del requisito. L’INPS risponde entro il 30 giugno dello stesso anno.
ALTRE TIPOLOGIE DI PENSIONE
- QUOTA 100 con requisiti maturati entro il 31/12/2021:
- con almeno 62 anni di età e 38 di contributi. Per il calcolo dei contributi è possibile cumulare diverse gestioni INPS per periodi necessariamente non coincidenti, sono invece escluse le Casse dei liberi professionisti;
- finestra mobile di 3 mesi per i privati e di 6 mesi per i pubblici;
- fino all’età della pensione di vecchiaia non è cumulabile con il lavoro dipendente o autonomo se non nel limite di 5.000,00€ annui da lavoro autonomo occasionale;
- Misura sperimentale per il triennio 2019-2021, se i requisiti sono maturati entro il 31/12/2021 la domanda può essere presentata anche dopo negli anni successici. (principio della cristallizzazione del diritto)
- QUOTA 102:
- con almeno 64 anni di età e 38 di contributi. Per il calcolo dei contributi è possibile cumulare diverse gestioni INPS per periodi necessariamente non coincidenti, sono invece escluse le Casse dei liberi professionisti;
- finestra mobile di 3 mesi per i privati e di 6 mesi per i pubblici;
- fino all’età della pensione di vecchiaia non è cumulabile con il lavoro dipendente o autonomo se non nel limite di 5.000,00€ annui da lavoro autonomo occasionale;
- in merito ai 38 anni di contributi per poter accedere a Quota 102 bisogna aver raggiunto almeno 35 anni di contributi “effettivi”, che non comprendono i periodi di contribuzione figurativa accreditati per malattia, disoccupazione o equiparati.
Sia Quota 100 che 102 sono incumulabili con redditi da lavoro autonomo o subordinato, anche esteri, relativi ad attività successive alla decorrenza della pensione e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. L’unica tipologia di reddito cumulabile con queste tipologie di pensione è rappresentata dai redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 € lordi annui.
- OPZIONE DONNA: confermata anche per il 2022 con gli stessi requisiti attualmente in vigore:
- 35 anni di contributi effettivi (no Naspi ne malattia);
- 58 anni di età se lavoratore dipendente e 59 anni se lavoratore autonomo;
- finestra di 12 mesi lavoratore dipendente e 18 mesi lavoratore autonomo;
- calcolo interamente contributivo;
- In riferimento al riscatto di laurea light (come introdotto dall’articolo 20, comma 6, D.L. 4/2019), questo è accessibile anche per le donne che vogliano accedere a pensione in Opzione donna (circolare Inps n. 54/2021), ma la domanda di riscatto light va posta subito dopo la domanda di pensione (messaggio Inps n. 4560/2021), nonostante numerosi errori registrati dalle sedi Inps nell’ultimo anno sul timing corretto dell’ordine delle domande.
- ISOPENSIONE: lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti. Il lavoratore che sottoscrive un accordo di esodo con prepensionamento a carico dell’azienda, percepisce fino alla pensione un importo mensile erogato dal datore di lavoro.
- CONTRATTO DI ESPANSIONE: la norma prevede uno sconto fino a un massimo di cinque anni e può esser utilizzato per assumere dipendenti giovani. Il trattamento è carico dell’azienda che però si detrae l’importo dell’indennità NASPI dovuta. Questo strumento può essere applicato dalle aziende con almeno 50 dipendenti e fino al 31/12/2024. contratto di espansione 3-giugno-2021
POSSIBILITA’ DI DIALOGO TRA LE VARIE GESTIONI CONTRIBUTIVE:
- CUMULO L. 232/2016:
- è gratuito, non c’è trasferimento di contribuzione da una gestione all’altra. Ogni gestione mantiene il proprio fondo e paga il relativo pro-rata. Tutti i vari importi si sommano e vengono erogati dall’INPS;
- può essere applicato a tutte le gestioni INPS, alle gestioni separate e alle casse professionali;
- il requisiti per la maturazione del diritto alla pensione sono quelli della gestione coinvolta più restrittivi.
- COMPUTO art.2 L 282/96:
- si trasferisce nel Fondo Gestione separata tutta la contribuzione versata nelle diverse gestioni. Il sistema di calcolo è sempre contributivo;
- con questo metodo è possibile anticipare il dirotto alla pensione con:
- maturazione di 64 anni di età;
- 20 anni di contributi;
- importo soglia almeno pari a 2,8 volte il reddito sociale (1288,78 €);
- per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata non vice l’obbligo di cessare il rapporto di lavoro per poter richiedere la pensione. In caso di lavoro dipendente tale vincolo sussiste.
- RICONGIUNZIONE:
- con questo metodo si trasferisce la contribuzione da una gestione all’altra. La contribuzione è rivalutata ed equiparata alla gestione principale nella quale confluisce;
- l’onere della riconversione è per il 50% a carico del contribuente e per il 50% a carico dell’INPS.
NEWS – CONSULENTE DIGITALE DELLE PENSIONI: nuovo servizio proposto dall’INPS che ha l’obiettivo di individuare proattivamente potenziali fruitori di diritti inespressi e guidare i pensionati attraverso un percorso semplice volto a verificare se hanno diritto a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione.
Le prestazioni attualmente proposte dal servizio riguardano:
- il bonus quattordicesima (c.d. somma aggiuntiva): è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS a luglio o a dicembre di ogni anno, spetta ai pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito complessivo fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017 (€ 13.049,14). Sito INPS
- il supplemento di pensione : è un incremento della pensione liquidato, a domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi. Sito INPS
- l’integrazione al trattamento minimo: scatta quando il pensionato con i suoi contributi avrebbe diritto ad un importo pensionistico inferiore al minimo di sopravvivenza stabilito dalla legge.
Altre prestazioni verranno integrate nel corso dell’anno. Lo scopo del percorso guidato è di semplificare il flusso di domanda dei pensionati in possesso dei requisiti previsti e, al contempo, di ridurre la percentuale di errori in fase di presentazione della domanda, limitando la proposizione di richieste prive dei necessari requisiti previsti dalla
normativa vigente. Vai al sito INPS.
Gli articoli della stampa specializzata:
- Leggi l’articolo del sole 24 ore sulla pensione anticipata
- 2022-01-19_novita-pensionistiche-legge-bilancio-2022.pdf
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