Rimborsi spese per mascherine, guanti e altri DPI (Bando Invitalia)
INVITALIA ha messo a disposizione 50 milioni € per rimborsare le spese sostenute dalle imprese (ATTENZIONE: non dai liberi professionisti!) per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Personale (DPI) al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19. Ogni impresa può richiedere rimborsi pari al 100% delle spese di questo genere fino ad un tetto minimo di 500 € ad azienda. Link al bando Invitalia.
. Rientrano nel novero dei DPI rimborsabili:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
I rimborsi coprono le spese effettuate a partire dal 17 Marzo e connesse a fatture pagate all’invio della domanda di ammissione al bando. Alla domanda di ammissione al bando bisognerà infatti presentare anche la fattura riguardante il saldo della fornitura. Il limite massimo è di 500 € per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di 150.000 €.
Le domande andranno presentate tra l’11 ed il 18 Maggio 2020 attraverso lo sportello informatico, raggiungibile nella pagina dedicata all’intervento “Impresa Sicura” della sezione https://www.invitalia.it del sito web dell’Agenzia. Entro 3 giorni dal termine finale di presentazione delle richieste di rimborsi verrà pubblicato un elenco delle domande ammesse.
Le imprese la cui prenotazione risulta collocata accettata devono compilare la domanda di rimborsi attraverso la procedura informatica raggiungibile nella pagina dedicata all’intervento “Impresa Sicura” della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web dell’Agenzia.
Link utile diretto alla pagine Invitalia.it:Â https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/lancio-bando-impresa-sicura
Bonus botteghe
Non solo rimborsi in vista.. Una serie di bonus possono aiutare le aziende a far quadrare i conti.
Il primo bonus costituisce un risarcimento parziale della spesa sostenuta dal commerciante al dettaglio per la locazione di un locale rimasto inutilizzato a causa dell’emergenza epidemiologica in corso.
Per accedere al beneficio occorre essere titolari di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico sospesa a seguito delle misure restrittive anti-coronavirus, ed essere gli intestatari del contratto di locazione del negozio (categoria catastale C/1) per il quale si chiede l’agevolazione. Il credito d’imposta è riservato, naturalmente, alle attività ritenute “non essenziali” e, quindi, sottoposte alla chiusura “forzata”.
Occorre precisare, inoltre, che l’agevolazione è circoscritta alle locazioni di botteghe e negozi, sono cioè esclusi i contratti che prevedono, oltre alla disponibilità dell’immobile, altri beni e servizi, come i contratti di affitto di rami d’azienda o altre tipologie contrattuali riguardanti i rapporti tra proprietario e locatario per i locali a uso commerciale. Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. “6914” è il codice tributo, istituito con la risoluzione n. 13/2020, che gli operatori dovranno esporre nel modello di pagamento per usufruire del bonus.
Il beneficio è utilizzabile dallo scorso 25 marzo.
Bonus pubblicitĂ
Per il 2020 viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito d’imposta spettante a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Per l’anno 2020, l’istanza telematica di ammissione al beneficio potrà essere presentata, secondo le modalità stabilite dall’articolo 5 del regolamento adottato con Dpcm n. 90/2018, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre, quindi con un extra-time di sei mesi rispetto all’ordinaria finestra temporale fissata dal 1° al 31 marzo. In ogni caso, le comunicazioni trasmesse a marzo saranno considerate valide.
Bonus Edicole
Per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici e per quelli che, pur non esclusivamente dedicati alla vendita di giornali, sono però gli unici punti vendita di quei beni nel comune considerato (rivendite di generi di monopolio; rivendite di carburanti e di oli minerali; bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; centri commerciali, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 metri quadrati; esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 metri quadrati).
Le modifiche ora apportate ampliano l’ambito oggettivo e soggettivo della misura agevolativa, che consiste in un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24. In particolare:
- è innalzato a 4.000 €, dai precedenti 2.000, l’importo massimo del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario per ogni punto vendita, nei limiti comunque dei regolamenti UE
- aumentano le fattispecie di spese rilevanti ai fini della quantificazione del bonus. Nel 2019, infatti, questo andava parametrato agli importi pagati nell’anno precedente, in riferimento ai locali di esercizio dell’attività , per Imu, Tasi, Cosap, Tari e spese di locazione, al netto dell’Iva. Nel 2020, a queste voci, si aggiungono le spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali. Per i punti vendita non esclusivi, bisogna tener conto del rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici, al lordo di quanto dovuto ai fornitori, e i ricavi complessivi, considerando, per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso, il prezzo di cessione al pubblico il tax credit è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con bassa densità abitativa, cioè con popolazione inferiore a 5000 abitanti, e nei comuni con un solo punto vendita.
Bonus sanificazione
Credito d’imposta pari al 50% dell’ammontare delle spese effettuate per operazioni straordinarie di sanificazione: tutte le operazioni non di semplice pulizia che non avremmo messo in campo prima della diffusione del virus Covid-19. Per esempio l’acquisto di un macchinario ionizzatore, il ricorso ad una ditta esterna specializzata in pulizia e/o disinfezione, etc. Il credito di imposta è fruibile fino ad esaurimento capacità finanziaria, fissato nella misurra di 50 milioni di €.
ATTENZIONE: manca ancora il Decreto attuativo che chiarirà come richiedere e ottenere questo bonus, pertanto invitiamo a seguire le notizie provenienti dalle Autorità istituzionali in merito[bctt tweet=”Siamo ancora in attesa del Decreto attuativo relativo al bonus sanificazione, nel frattempo sarà possibile richiedere il rimborso per mascherine, guanti e visiere attraverso Invitalia” username=”porcarigiovanni”]
Bonus Baby-sitting
Informiamo infine che è stata estesa la validità del bonus Baby-sitting per il mese di Aprile e Maggio, per una copertura totale di 1200 € per nucleo famigliare. A questo link puoi trovare la sezione del sito INPS relativo al bonus baby-sitting.
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