Il regime forfettario è compatibile con la contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ma l’accesso o la permanenza nel regime agevolato è soggetto a precisi limiti e condizioni, specialmente in relazione all’ammontare dei redditi percepiti e alla clientela servita.
Di seguito sono specificati i limiti e le condizioni fondamentali per la compatibilità tra il regime forfettario e il rapporto di lavoro dipendente:
Limite di Reddito di Lavoro Dipendente o Assimilato
Per poter applicare il regime forfettario, i contribuenti che nell’anno precedente (2024, in relazione all’accesso nel 2025) hanno percepito redditi da lavoro dipendente e/o assimilati (come le pensioni) devono rispettare un limite di importo:
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- Soglia di reddito: Il reddito di lavoro dipendente e/o assimilato percepito nell’anno precedente non deve essere superiore a 35.000 euro.
- Novità: Questo limite è stato ritoccato al rialzo dalla Legge di Bilancio 2025, in quanto fino allo scorso anno la soglia era pari a 30.000 euro.
Eccezione al Limite di Reddito:
Il limite di reddito di 35.000 euro non si applica nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente. Tuttavia, tale eccezione non opera se nello stesso anno è stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.
Causa Ostativa della Prevalenza (Rapporti con il Datore di Lavoro)
Al fine di evitare abusi nell’applicazione del regime agevolato, costituisce una causa ostativa (motivo di esclusione) l’esercizio dell’attività autonoma in via prevalente nei confronti di specifici soggetti:
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- L’attività non deve essere esercitata prevalentemente (ovvero, non si deve fatturare per più del 50 per cento del totale delle prestazioni) nei confronti del proprio datore di lavoro attuale.
- L’attività non deve essere esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti.
- La prevalenza non è ammessa nemmeno nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
Eccezione alla Prevalenza:
Questa causa ostativa non si applica a chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Chiarimenti su Redditi Assimilati:
L’Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazioni meno restrittive per alcune tipologie di redditi assimilati (come le borse di studio percepite per sostenere l’attività di studio e al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente). Per specifiche tipologie di redditi (elencate nell’articolo 50, comma 1, lettere c), d), f), g), h), h-bis), i) ed l), del TUIR), la causa ostativa non scatta, consentendo l’accesso al regime forfettario, anche se tali redditi sono fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Deroga per i Contratti Misti (Novità)
Una deroga recentemente introdotta dall’Articolo 17 del collegato lavoro (Legge n. 203/2024), in vigore dal 12 gennaio 2025, “allarga le maglie” per i dipendenti che intendono svolgere contestualmente prestazioni autonome nei confronti del proprio datore di lavoro, nell’ambito dei cosiddetti contratti misti.
Condizioni Generali per la Deroga:
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- Professionisti (Iscritti ad albi o repertori): La deroga interessa i professionisti che svolgono la propria prestazione nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti (calcolati al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto). Inoltre, devono essere contestualmente assunti dagli stessi con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato. L’orario di lavoro subordinato deve prevedere un orario pari a un minimo del 40 per cento e a un massimo del 50 per cento del tempo pieno.
- Titolari di Partita IVA Non Iscritti ad Albi o Repertori: L’accesso al regime forfettario è ammesso in caso di prestazioni verso il proprio datore di lavoro solo se rispettano le modalità e condizioni previste da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 138/2011. Tali intese sono generalmente realizzate da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.
Requisiti Aggiuntivi per la Deroga:
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- Certificazione: La deroga alla causa ostativa si applica esclusivamente se il contratto di lavoro autonomo, stipulato contestualmente al contratto subordinato, è stato certificato dagli organi competenti (come enti bilaterali, Direzioni provinciali del lavoro o università).
- Non Sovrapponibilità: La norma richiede che la prestazione autonoma e professionale non sia sovrapponibile al contratto subordinato in relazione alla natura della prestazione, alle modalità di svolgimento, all’orario e alle giornate di lavoro.
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FAQ
È possibile accedere al regime forfettario se si è anche dipendenti?
Sì, è possibile, purché il reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente non superi 35.000 euro (Legge di Bilancio 2025).
Qual è il limite di reddito da lavoro dipendente per restare nel forfettario?
Il limite è fissato a 35.000 euro annui. Se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente, il limite non si applica (art. 1, L. 190/2014, come modificata).
Si può lavorare come autonomo per il proprio datore di lavoro?
No, salvo che non si tratti di una nuova attività o, dal 2025, nei casi di deroga per i contratti misti previsti dall’art. 17 della Legge n. 203/2024.
Cosa si intende per contratti misti e quando si applica la deroga?
Sono rapporti in cui un lavoratore svolge contemporaneamente attività autonoma e subordinata verso lo stesso datore, consentiti solo con contratto part-time (40–50%) e certificazione.
Chi certifica i contratti per accedere alla deroga?
Gli enti bilaterali, le Direzioni provinciali del lavoro o le università, come previsto dall’art. 17, comma 2, Legge n. 203/2024.





