Il pignoramento del quinto dello stipendio, disciplinato dagli artt. 543 e ss. c.p.c. e dall’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, è una misura che consente ai creditori di soddisfare i propri crediti direttamente sui redditi da lavoro o pensione. Le percentuali di trattenuta variano in base alla natura del credito e all’importo percepito.
Pignoramento da parte dell’Agente della Riscossione:
Per i debiti dovuti all’Agente della Riscossione, i limiti di pignorabilità sono specifici:
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- 1/10 (un decimo): per importi di stipendio o prestazione fino a 2.500 euro.
- 1/7 (un settimo): per importi superiori a 2.500 euro ma non oltre i 5.000 euro.
- 1/5 (un quinto): per importi superiori a 5.000 euro.
(rif. art. 72-ter, D.P.R. 602/1973).
Altri crediti (tributi e crediti generici):
Quando il pignoramento riguarda tributi dovuti allo Stato, alle province, ai comuni o altri crediti di natura generica, la trattenuta applicabile è pari a un quinto dello stipendio o della prestazione netta (rif. art. 545 c.p.c.).
Crediti alimentari:
I crediti alimentari, come gli assegni di mantenimento, godono di una disciplina particolare. In questi casi, la misura della trattenuta è stabilita dal giudice e può superare il limite di un quinto, in quanto questi crediti sono volti a soddisfare esigenze vitali (rif. art. 545, co. 7 c.p.c.).
Concorso di più crediti:
Un’altra casistica importante si verifica quando sullo stesso stipendio o prestazione concorrono più pignoramenti. In questo scenario, la quota pignorabile può estendersi fino alla metà dell’ammontare complessivo. La priorità viene solitamente data all’ordinanza di assegnazione notificata per prima. Se coesistono trattenute per finanziamento con cessione del quinto e pignoramento, quest’ultimo ha sempre la priorità (rif. Cass. civ., n. 685/2020).
Anticipazione NASpI:
È fondamentale notare che le somme erogate a titolo di anticipazione della NASpI non rientrano nei limiti di pignorabilità previsti per i redditi da lavoro. Queste somme, assumendo la natura di incentivo all’autoimprenditorialità, sono pignorabili fino a concorrenza dell’intero credito (rif. INPS, mess. n. 163/2018).
Importante: Le trattenute devono essere calcolate sulla prestazione netta spettante al debitore, ovvero dopo l’applicazione delle ritenute fiscali, salvo eccezioni come gli assegni periodici corrisposti al coniuge (esclusi quelli per i figli) in caso di separazione o divorzio, per i quali la trattenuta si applica sul lordo.
Comprendere queste distinzioni è essenziale per una corretta applicazione delle norme sul pignoramento del quinto dello stipendio e per garantire la trasparenza nella gestione del personale.
FAQ
Quante trattenute possono gravare contemporaneamente sullo stipendio?
È possibile cumulare più pignoramenti fino al limite massimo del 50% dello stipendio netto (art. 545 c.p.c.).
Il pignoramento del quinto si calcola sullo stipendio lordo o netto?
La base di calcolo è lo stipendio netto, dopo le ritenute fiscali e previdenziali.
Il pignoramento prevale sulla cessione del quinto?
Sì, secondo la Cass. civ. n. 685/2020, il pignoramento ha priorità sulla cessione del quinto.
Le indennità di disoccupazione (NASpI) sono pignorabili?
L’anticipazione NASpI è pignorabile per intero, poiché ha natura di contributo all’autoimpiego (INPS mess. 163/2018).
I crediti alimentari seguono le stesse regole del quinto?
No, per i crediti alimentari la trattenuta può superare il quinto, su decisione del giudice (art. 545, co. 7 c.p.c.).