L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota prot. 616 del 3 aprile 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla prassi, riscontrata in alcune aziende, di anticipare mensilmente il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in busta paga. Tale pratica, se non supportata da specifiche previsioni normative o contrattuali, è considerata illegittima.
Natura del TFR
Il TFR è una somma che si accumula durante il rapporto di lavoro e viene corrisposta al lavoratore alla cessazione del contratto, come previsto dall’art. 2120 del Codice Civile. La sua funzione è quella di garantire un sostegno economico al termine del rapporto lavorativo. L’anticipazione del TFR è consentita solo in specifici casi previsti dalla legge, come per spese sanitarie straordinarie o per l’acquisto della prima casa.
Regime di anticipazione legittimo
L’anticipazione del TFR è disciplinata dall’art. 2120 c.c., che prevede la possibilità per il lavoratore di richiedere un’anticipazione solo in presenza di determinate condizioni. In assenza di accordi collettivi o individuali che prevedano condizioni di miglior favore, l’erogazione del TFR al di fuori dei casi previsti dalla legge è considerata illegittima e si configura come una maggiore retribuzione, soggetta a contribuzione previdenziale.
Fine del regime sperimentale
Il regime sperimentale introdotto dalla Legge 190/2014, che consentiva l’erogazione del TFR in busta paga su base volontaria, si è concluso il 30 giugno 2018. Pertanto, ogni forma di anticipazione del TFR successiva a tale data deve rispettare i vincoli previsti dall’art. 2120 c.c. L’INL sottolinea che l’erogazione mensile del TFR in busta paga, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, è da considerarsi illegittima.
Qualificazione dell’erogazione indebita
La corresponsione del TFR in busta paga al di fuori dei casi legittimi è da considerare una maggiore retribuzione, assoggettata a contribuzione previdenziale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021, ha chiarito che l’erogazione del TFR in busta paga, se non prevista dalla legge o da accordi collettivi, costituisce una retribuzione aggiuntiva e, come tale, è soggetta a contribuzione previdenziale.
Fondo Tesoreria INPS e regime di indisponibilità
Per le aziende con almeno 50 dipendenti, la quota di TFR maturata deve essere versata al Fondo Tesoreria INPS, istituito ai sensi dell’art. 1, commi 756 e 757, della Legge 296/2006. Le somme versate al Fondo assumono la natura di contribuzione previdenziale e sono soggette al regime di indisponibilità, salvo le ipotesi di anticipazione previste dalla normativa. Pertanto, l’erogazione del TFR in busta paga, al di fuori dei casi previsti dalla legge, è da considerarsi illegittima.
Conseguenze ispettive
In presenza di anticipazioni illegittime del TFR, il personale ispettivo dell’INL è tenuto a intimare al datore di lavoro l’accantonamento delle somme erogate, attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 124/2004. Tale provvedimento ha lo scopo di ripristinare la corretta gestione del TFR e garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia.
FAQ
Posso pagare mensilmente il TFR in busta paga?
No, salvo specifici accordi collettivi o individuali conformi all’art. 2120 c.c.
È ancora valido il TFR in busta paga previsto dalla L. 190/2014?
No, il regime sperimentale è terminato il 30 giugno 2018.
Cosa rischia il datore che anticipa il TFR senza titolo?
Un provvedimento ispettivo che impone l’accantonamento delle somme erogate.
Il TFR anticipato diventa retribuzione?
Sì, se non previsto dalla legge o da accordi, è maggiore retribuzione soggetta a contributi.
Cosa succede alle quote TFR versate al Fondo Tesoreria?
Sono indisponibili salvo i casi di anticipazione legittima previsti dalla normativa.