CORONAVIRUS: ecco come possono essere inquadrati dal punto di vista previdenziale le assenze dal lavoro
DIPENDENTE DI AZIENDA SOGGETTA A SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il DPCM-9-marzo-2020-.pdf  recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, estendendo quanto previsto con il DPCM-8-3-2020.pdf. E’ così che tutta l’Italia diventa “zona rossa”. Gli Ammortizzatori Sociali previsti dalla normativa, a disposizione delle aziende, sono diversi e come sempre è necessario districarsi tra una miriade di paletti amministrativi non sempre chiari ai non addetti ai lavori.
Gli strumenti variano a seconda della tipologia aziendale e del Contratto applicato, della dimensione e della tipologia di organico nella seguente modalità :
CIGO / FISÂ (Cassa Integrazione Ordinaria / Fondo di integrazione Salariale)- destinatari: Imprese Industriali, Cooperative di produzione, aziende edili, aziende del Commercio e tutte le aziende iscritte al FISÂ con piĂą di 5 dipendenti
FSBA – (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato) – destinatari: imprese artigiane di ogni dimensione
Cassa integrazione in deroga con pagamento diretto INPS e decorrenza retroattiva – destinatari: imprese diverse da quelle sopra indicate che non hanno diritto ad alcuno ammortizzatore o che li hanno esauriti tutti. Sono comprese le aziende agricole è escluso il lavoro domestico. La Regione Emilia Romagna ha emanato la circolare per la gestione straordinaria di queste CIGD.
DIPENDENTE CHE HA CONTRATTO IL VIRUS:
il lavoratore presenta sintomi e segni di malattia che risultano attraverso i test di laboratorio riconducibili ad infezione da COVID19
- MALATTIA ACCERTATA COMUNE se il contagio, che ha provocato la malattia e quindi l’assenza, è avvenuto al di fuori dell’ambiente lavorativo e non è comunque in relazione con l’attività lavorativa svolta. Ente gestore INPS. L’assenza dal lavoro per malattia comune deve essere giustificata da una certificazione, compilata mediante l’apposito sistema telematico INPS a cura del medico di medicina generale o del medico ospedaliero, mentre al lavoratore ammalato viene rilasciato un codice che dovrà essere comunicato al datore di lavoro, che potrà accedere alla certificazione soltanto per conoscere il dato della prognosi. L’indennizzo per il periodo di malattia viene gestito come di consueto. Vedi indennità di malattia per lavoratori dipendenti.
- MALATTIA ACCERTATA COME INFORTUNIO: nei casi in cui sia presumibile od altamente probabile che il contagio sia avvenuto nell’ambiente lavorativo, o comunque per causa determinata dall’attività lavorativa svolta. Ente gestore INAIL. La certificazione di malattia/infortunio viene effettuata per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria che accerta il caso, che la trasmette all’INAIL ed al datore di lavoro per il successivo seguito. Vedi il sito dell’INAIL L’assicurazione si fa carico dell’indennità per l’inabilità temporanea, oltre alla erogazione di un indennizzo in capitale per invalidità permanente fra il 6 ed il 16%. La platea dei lavoratori teoricamente interessati è estremamente ampia:
- lavoratori della sanitĂ (medici, infermieri, tecnici, ausiliari e tutte le altre professioni sanitarie)
- lavoratori di supporto alle attivitĂ sanitarie ed a quelli che prestino la loro attivitĂ entro stabilimenti sanitari
- lavoratori che svolgano servizi pubblici od aperti al pubblico che possano comunque avere contatti, per il loro lavoro, con soggetti portatori del COVID19, ivi compreso il contatto con compagni di lavoro già affetti all’interno dell’ambiente di lavoro o comunque nello svolgimento dell’attività lavorativa
DIPENDENTE IN QUARANTENA
PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA: qualora il lavoratore sia obbligato dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, così come prevista dal DPCM-23_02_2020,
dovrà essere considerato in malattia e dovrà quindi procurarsi il protocollo dell’assenza o tramite l’ASL o tramite il proprio medico competente. Al momento tale passaggio è indispensabile per poter garantire la copertura dell’evento da parte dell’INPS. (si attendono indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e/o INPS). Il DPCM 4 marzo 2020 art. 2 comma 2 lett d prevede che in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di famiglia in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica si è posti in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
Diverso il caso del dipendente che scelga autonomamente di isolarsi in quarantena volontaria pur non avendo sintomi palesi di contagio ma in virtù delle disposizioni che prevedono per i soggetti che hanno transitato nelle zone a rischio e che si autodenunciano alle autorità sanitarie. In questi casi, nell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica che definisca la situazione il dipendente come nel caso sopra mantiene il diritto alla propria retribuzione.
DIPENDENTE DI AZIENDA NON SOGGETTA A SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Il datore di lavoro può legittimamente decidere, anche se non ne ha l’obbligo, di sospendere l’attività . In questo caso l’azienda deve retribuire le assenze dei lavoratori come se avessero lavorato. Resta comunque valida la possibilità di ricorrere allo smart working ai sensi della L. n. 81/2017 e optare in questo modo per forme di lavoro flessibile e a distanza. Per formalizzare tale tipologia di lavoro la legge prevede la stipula di un accordo tra azienda e singolo lavoratore e una successiva comunicazione obbligatoria che il datore di lavoro invierà al portale istituzionale del Ministero del Lavoro. Il D.P.C.M. del 23/02/2020 relativo alle misure di contenimento del contagio prevede l’esenzione del preventivo accordo scritto tra le parti. GUIDA PRATICA SMART WORKING.pdf. In questo caso il datore di lavoro non può coprire il periodo di inattività collocando i dipendenti in ferie o permesso.
Diverso è il caso di lavoratore dipendente che chieda di sua spontanea volontà il permesso di stare a casa per maggior tutela. In quest’ultima ipotesi il dipendente può legittimamente chiedere un periodo di ferie o permesso che il datore di lavoro potrà decidere di accordare o meno a seconda delle esigenze organizzativo-tecniche dell’azienda. Qualora il dipendete non ottenesse il benestare del datore di lavoro di stare a casa, si configurerebbe un rifiuto del soggetto al compimento della prestazione lavorativa con conseguente assenza ingiustificata. Tale comportamento è disciplinarmente sanzionabile e può essere sanzionato anche con il licenziamento per giusta causa
STAMPA SPECIALIZZATA
Approfondimento del 24/02/2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro  24_04_NOTA_CONSULENTI.pdf
Sito Dottrina per il Lavoro : area dedicata
salve sono Barbara, educatrice presso nido, assunta da cooperativa, provincia Verona. Abbiamo dovuto chiudere il nido come da ordinanza del sindaco. Mi chiedo i giorni di assenza come devono essere conteggiati? Ci sono fondi per aiutare le cooperative a coprire i buchi, per pagare i dipendenti, nonostante non ricevano le entrate dal comune? Grazie
Buongiorno, stiamo ancora aspettando le ultime indicazioni dal Ministero, se avete un organico superiore a 5 dipendenti e versate all’INPS il contributo addizionale per il FIS dovreste poter accedere ad una specie di Cassa integrazione per eventi imprevedibili.
Luca
Buongiorno, vi vorrei spiegare il mio problema… Sono pizzaiolo e ho un contratto da 30h settimanali, ma non sto lavorando e purtroppo il mio titolare non ha ancora fatto domanda per la cassa integrazione e ho giĂ chiesto ripetute volte se ci fossero novitĂ , oggi poi scopro che non mi vogliono mettere in cassa integrazione perchĂ© la mia busta paga è troppo bassa e mi spetterebbero AMMALAPENA 70/80€…Ovviamente la pizzeria è aperta ma ha fatto un taglio al personale, lasciandolo a casa, senza una retribuzione… Come devo comportarmi? Ovviamente so che se avessero fatto domanda, mi avrebbero giĂ chiesto il codice iban, ma ancora niente… Vorrei avere vostri consigli e capire cosa fare… Grazie