Beneficiari del Reddito di Emergenza
Il Reddito di Emergenza, fortemente voluto da una parte della maggioranza ed introdotto nel recente Decreto Rilancio, costituisce una nuova forma di sostegno al reddito dei cittadini messi in difficoltà dall’emergenza sanitaria Covid-19
Eleggibilità
L’articolo 82 del Decreto Rilancio istituisce il Reddito di Emergenza per i nuclei famigliari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo seguenti caratteristiche le caratteristiche
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del Reddito di Emergenza stesso
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000
Incompatibilità
Il Reddito di Emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL Cura Italia, oppure di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge o ancora di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 Decreto Rilancio.
Il Reddito di Emergenza non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
- essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità
- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’entità del Reddito di Emergenza stesso
- essere percettori di reddito di cittadinanza
Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
Calcolo importo
Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del 174 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, oppure fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Erogazione
Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’INPS, presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto. Le richieste di Rem possono essere presentate entro il termine del mese di Giugno 2020 presso i centri di assistenza fiscale previa stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato.
Non esitate a contattarci per ogni eventuale richiesta!
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