Il documento dell’INPS “Diritti e Tutele in caso di Malattie Oncologiche” è un vademecum che illustra le principali agevolazioni e prestazioni socio-assistenziali ed economiche dedicate ai malati oncologici e alle loro famiglie.
Punti chiave del documento
Malattia e Permessi Lavorativi:
- Diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo di comporto, con possibili esclusioni dei giorni di assenza per cure in alcuni settori (es. pubblico).
- Esclusione dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali in caso di terapie salvavita (es. chemioterapia).
- I lavoratori invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 50% possono fruire di un congedo per cure di max 30 giorni/anno a carico del datore di lavoro.
- Permessi Legge 104/1992: 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) o 1/2 ore al giorno per il lavoratore con disabilità grave o per chi assiste un familiare con disabilità grave.
- Congedo per gravi motivi familiari (L. 53/2000): max 2 anni, non retribuito e non computato nell’anzianità di servizio o ai fini previdenziali.
- Congedo retribuito di due anni (art. 42, comma 5 D.Lgs 151/2001): per assistere familiari con disabilità grave, con un ordine di priorità specifico.
Prestazioni Pensionistiche Previdenziali:
- Assegno ordinario di invalidità: per chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, con 260 contributi settimanali (5 anni), di cui 156 (3 anni) nei 5 anni precedenti la domanda. Valido per 3 anni, confermabile. Compatibile con attività lavorativa (con riduzione dell’importo).
- Pensione di inabilità per dipendenti pubblici (L. 335/1995): per chi è riconosciuto “nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Richiede 5 anni di contributi (3 nel quinquennio precedente) e risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non da causa di servizio. Incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.
- Pensione di inabilità per dipendenti privati e lavoratori autonomi: per chi si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Requisiti di assicurazione e contribuzione analoghi all’assegno di invalidità. Incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.
- Pensione di inabilità ordinaria per dipendenti pubblici (DPR n. 1092/1973 e L. n. 379/1955): riconosciuta a chi è “inabile assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte”. Richiede un’anzianità contributiva variabile (19 anni, 11 mesi e 16 giorni per le mansioni svolte; 14 anni, 11 mesi e 16 giorni per qualsiasi proficuo lavoro). Cumulabile con redditi da lavoro (70% per autonomo, 50% per dipendente).
Riconoscimento della Disabilità e Prestazioni Economiche:
Premessa: le prestazioni economiche richiedono percentuali di invalidità civile dal 74% al 100%. Prestazioni non economiche (protesi, esenzioni ticket) anche per percentuali inferiori.
- Riforma del riconoscimento della disabilità (D.Lgs. n. 62/2024): in via sperimentale da gennaio 2025 in alcune province, estesa a settembre 2025 in altre. Introduce una procedura che include anche valutazioni psico-sociali e l’eliminazione della domanda separata di accertamento.
Accertamento Sanitario:
- Territori non in sperimentazione: visita dal medico di base per certificato introduttivo INPS, poi domanda telematica all’INPS (entro 90 giorni).
- Patologie oncologiche: iter accelerato (visita entro 15 giorni dalla domanda) e possibilità di nuova domanda di aggravamento anche con iter in corso.
- Convenzioni con ospedali pediatrici (Bambino Gesù, Gaslini, Meyer) e il Policlinico Gemelli per certificati specialistici e visite in reparto.
- Possibilità di inviare online la documentazione sanitaria per accertamento medico legale (dal 1° ottobre 2021, estesa a gennaio 2025).
- Territori in sperimentazione: il certificato medico introduttivo vale anche come domanda di accertamento. La valutazione di base, che include aspetti psico-sociali, è di competenza esclusiva dell’INPS.
Prestazioni Economiche:
- Assegno mensile: per invalidità tra 74% e 99%, reddito personale annuo < 5.771,35€ (2025), età 18-67 anni. Importo: 336,00€/mese per 13 mensilità (2025).
- Pensione di inabilità per invalidi civili: per invalidità al 100% e reddito personale annuo < 19.772,50€ (2025), età 18-67 anni. Importo: 336,00€/mese per 13 mensilità (2025), con possibile incremento in base al reddito.
- Indennità di accompagnamento: per invalidi totali (100%) che non riescono a deambulare autonomamente o a compiere atti quotidiani senza assistenza. Importo: 542,02€/mese (2025), senza limiti reddituali. Sospesa in caso di ricovero a totale carico dello Stato > 29 giorni. Compatibile con attività lavorativa e altre pensioni di inabilità/indennità per cecità/sordità. Al compimento della maggiore età, i minori titolari beneficiano automaticamente della pensione di inabilità per maggiorenni.
Prestazioni non Economiche legate all’Invalidità Civile e all’Handicap:
- Esenzione ticket: totale per prestazioni sanitarie legate alla patologia oncologica; se invalidi al 100%, esenzione totale per qualsiasi patologia.
- Iscrizione liste speciali del collocamento (L. 68/1999): per invalidità > 45%, con obbligo di assunzione per datori di lavoro con più di 15 dipendenti.
- Contrassegno disabili: se previsto nel verbale sanitario.
- Agevolazioni fiscali: detrazioni per figli a carico, spese mediche, assistenza personale, IVA agevolata su ausili tecnici e informatici, agevolazioni per non vedenti, ristrutturazioni (eliminazione barriere architettoniche), acquisto auto, imposta di successione e donazioni.
Fonti:





