NUOVO INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI IN VIGORE DAL 01/06/2023
In attesa delle modalità operative da parte dell’Inps e dal centro per l’impiego.
Art. 27 del Decreto Lavoro 48 del 15/03/2023 (gazzetta-ufficiale-dl-4-maggio-2023-n-48)
- beneficiari: datori di lavoro privati
- durata: 12 mesi
- misura: 60% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali. In pratica, è l’ammontare sul quale sono calcolati i contributi dovuti all’Inps, sia per la quota a carico del lavoratore, che per quella a carico del datore.
Vi rientrano la retribuzione della prestazione lavorativa ordinaria (quindi la paga base, l’indennità di contingenza, l’Edr – elemento distinto della retribuzione – gli scatti di anzianità, gli eventuali superminimi), ma anche la retribuzione riferita al lavoro straordinario, quella correlata alle assenza retribuite (ferie, permessi e così via anche se non goduti), le integrazioni all’indennità di malattia, maternità, infortunio dovute dal datore di lavoro, le mensilità aggiuntive.
In sostanza, la retribuzione imponibile è pressoché costituita dalla sommatoria della colonna «competenze» della busta paga e, quindi, può variare da un mese all’altro in base alle dinamiche del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, essendo il bonus «Neet» calcolato in percentuale su questo valore, anch’esso oscillerà di importo.
- Requisiti specifici:
nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 01/06/2023 fino al 31/12/2023 di giovani qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
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- che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30 anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi e formazione (NEET);
- che siano registrati al (PON) Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, il datore di lavoro dovrà dunque acquisire dalla persona che intende assumere l’attestazione rilasciata dal centro per l’impiego che certifica l’iscrizione;
- Requisiti generali per la fruizione degli incentivi:
- procedura: l’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
L’incentivo va prenotato.
La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo.
Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.
In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
- utilizzo: per ogni mese incentivato (fino a un massimo di 12 a partire dall’assunzione), l’azienda potrà portare a conguaglio l’incentivo attraverso la denuncia mensile Uniemens, con le codifiche che predisporrà l’INPS;
- cumulabilità:
- con il bonus under 36 – il bonus Neet sarà cumulabile con altri esoneri, compreso quello riferito alle assunzioni degli under 36 (in attesa di autorizzazione Ue nella versione “potenziata” per il 2023 e per il secondo semestre 2022), o con riduzioni delle aliquote di finanziamento già in vigore, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
In questa ipotesi, il bonus «Neet» si ridurrà al 20% della retribuzione imponibile.
Ovviamente, in caso di cumulo, dovranno essere rispettate le condizioni richieste per ottenere ciascuno degli incentivi.
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- con l’assunzione in apprendistato – poiché il bonus «Neet» può essere fruito anche attraverso l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, questa fattispecie costituisce una deroga al principio della riduzione dell’incentivo.
Il datore di lavoro potrà infatti fruire del regime agevolativo dell’apprendistato, che consiste in una contribuzione ridotta per il periodo di formazione, e nella possibilità di sotto inquadrare il lavoratore fino a due livelli (con un risparmio sulla retribuzione).
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- Inoltre, potrà fruire del bonus «Neet» in misura piena, e non decurtata al 20%.
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