Gli attestati formativi certificano la partecipazione e il superamento di corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Questi documenti attestano che il lavoratore ha acquisito le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni in sicurezza.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro è tenuto a garantire la formazione dei lavoratori e a documentarla adeguatamente. Sebbene non esista un obbligo esplicito di consegnare gli attestati al lavoratore, è buona prassi fornire una copia, soprattutto alla cessazione del rapporto di lavoro. Questo facilita la continuità formativa e lavorativa del dipendente.
DIRITTI DEL LAVORATORE
Il lavoratore ha il diritto di accedere ai propri dati personali, inclusi gli attestati di formazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In caso di rifiuto da parte del datore di lavoro, il dipendente può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
ATTESTATI FORMATIVI: ESEMPI PRATICI
- Caso 1: Un lavoratore che cambia azienda può presentare gli attestati di formazione al nuovo datore di lavoro, evitando la ripetizione di corsi già svolti.
- Caso 2: Un ex dipendente richiede copia degli attestati al precedente datore di lavoro per aggiornare il proprio curriculum o per esigenze formative future.
BUONE PRASSI CONSIGLIATE
- Per i datori di lavoro:
- Conservare gli originali degli attestati e fornire copie ai lavoratori.
- Documentare accuratamente la formazione erogata.
- Per i lavoratori:
- Richiedere e conservare copie degli attestati di formazione.
- Presentare gli attestati ai nuovi datori di lavoro per dimostrare le competenze acquisite.
CONCLUSIONI
La gestione corretta degli attestati di formazione è fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro e la valorizzazione delle competenze dei lavoratori. Sebbene la normativa non imponga esplicitamente la consegna degli attestati, è una pratica consigliata che favorisce la trasparenza e la continuità professionale.