I buoni pasto, noti anche come ticket restaurant, sono uno dei benefit aziendali più diffusi in Italia. Ma cosa sono esattamente? Sono un elemento della retribuzione? E quali sono i vantaggi fiscali che li rendono così popolari?
Cosa sono (e cosa non sono) i Buoni Pasto
Contrariamente a quanto si pensa, il buono pasto non è una vera e propria parte della retribuzione in denaro, ma è una forma di agevolazione di carattere assistenziale (o welfare aziendale). La loro funzione è semplice: fornire un “servizio sostitutivo di mensa” al lavoratore, che può così consumare il pasto durante la giornata lavorativa.
L’azienda è obbligata a fornirli solo se previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) o da un accordo aziendale specifico. In assenza di tali accordi, la concessione dei buoni pasto è una libera scelta del datore di lavoro.
Il vantaggio principale: l’esenzione fiscale
Il motivo principale per cui i buoni pasto sono un beneficio apprezzato risiede nella loro esenzione da imposte e contributi (IRPEF e INPS) entro determinate soglie giornaliere.
È fondamentale distinguere tra la forma cartacea e quella elettronica, poiché il limite di esenzione cambia significativamente:
| Tipo di Buono Pasto | Limite di Esenzione Giornaliero |
| Elettronico | Fino a €8,00 |
| Cartaceo | Fino a €4,00 |
Cosa succede se il valore del buono è superiore al limite?
Solo la parte che eccede la soglia (ad esempio, se il buono elettronico è da €10,00, la parte eccedente di €2,00) concorre a formare il reddito del lavoratore e viene tassata regolarmente.
Le regole di utilizzo: cumulabilità e divieti
La legge (Decreto Ministeriale 122/2017) stabilisce regole precise per l’uso dei buoni pasto, pensate per preservarne la funzione di servizio sostitutivo di mensa:
- Non sono cedibili: possono essere utilizzati solo dal titolare, ovvero dal lavoratore a cui sono stati assegnati.
- Non sono convertibili in denaro: è vietato “monetizzare” il buono pasto.
- Non sono commercializzabili: non possono essere venduti o scambiati.
- Cumulabilità: il dipendente può cumulare fino a 8 buoni pasto per una singola transazione (un singolo acquisto). Questo limite è cruciale, ad esempio, quando si fa la spesa di prodotti alimentari al supermercato.
Attenzione: il limite di 8 buoni pasto per acquisto non incide sul limite di esenzione fiscale, che rimane un concetto giornaliero.
Chi ha diritto ai Buoni Pasto?
I buoni pasto devono essere riconosciuti alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti (es. tutti i quadri, tutti gli impiegati, ecc.).
La loro erogazione spetta ai prestatori di lavoro subordinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Buoni Pasto e Smart Working
Una delle questioni più dibattute di recente è stata l’applicabilità dei buoni pasto ai lavoratori in smart working.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di parziale esenzione fiscale e contributiva si applica anche ai lavoratori che svolgono l’attività in modalità agile. Questo perché il buono pasto è legato alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale, indipendentemente dal luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa.
Le novità recenti: il tetto alle commissioni
Una recente novità legislativa riguarda i rapporti tra le società emettitrici dei buoni pasto e gli esercizi commerciali (ristoranti, bar, supermercati) che li accettano.
La normativa ha introdotto un tetto massimo del 5% alle commissioni che le società emettitrici possono applicare agli esercenti. Questa misura è stata estesa anche al settore privato (Legge 193/2024) ed è volta a rendere il sistema più equo per i commercianti, che in precedenza potevano subire commissioni molto più elevate.
In conclusione, il buono pasto elettronico, con il suo limite di esenzione raddoppiato (€8,00), resta un eccellente strumento di welfare per il dipendente e un modo efficace per l’azienda di erogare benefici con un notevole risparmio fiscale e contributivo.
I futuri sviluppi
Per supportare il potere d’acquisto, la soglia di esenzione per i buoni pasto elettronici è stata aumentata, passando da 8 a 10 euro. Questo incremento è previsto nell’articolo 5 del Disegno di legge di bilancio, approvato dal Consiglio dei ministri. La modifica, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, dovrà però superare i futuri passaggi parlamentari, ma sembra destinata ad essere confermata. L’aggiornamento riguarda l’articolo 51, comma 2, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), in cui la cifra «8 euro» viene sostituita con «10 euro». La soglia per i buoni pasto cartacei, invece, rimarrà invariata, fermandosi a 4 euro.





