I “riposi per allattamento“, o più correttamente riposi giornalieri per la cura del bambino, rappresentano un diritto fondamentale per i genitori lavoratori dipendenti, garantendo loro il tempo necessario per accudire i propri figli nei primi mesi di vita. Questa prestazione, regolamentata principalmente dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità) e dalle circolari INPS, assicura un sostegno economico e pratico alle famiglie, promuovendo la conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari.
Chi Ne Ha Diritto e Per Quanto Tempo?
Hanno diritto ai riposi giornalieri sia le madri che i padri lavoratori dipendenti, inclusi coloro che erano precedentemente assicurati presso l’IPSEMA. Il diritto si estende fino al compimento del primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
Durata e Modalità di Fruizione:
La durata dei riposi varia in base all’orario di lavoro:
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- 2 ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere.
- 1 ora al giorno se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere.
In caso di parto plurimo (o adozione/affidamento di almeno due bambini), la durata dei riposi raddoppia, diventando 4 ore o 2 ore al giorno. È importante sottolineare che i riposi devono essere fruiti quotidianamente e non possono essere raggruppati in un’unica giornata. Non spettano, inoltre, nei giorni di inattività lavorativa come ferie, malattia o congedi. Se l’azienda dispone di un asilo nido o di una struttura idonea nelle vicinanze, i riposi si riducono della metà.
L’Indennità e il Trattamento Economico:
L’indennità per i riposi giornalieri è pari alla retribuzione del lavoratore e viene generalmente anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l’INPS. Le ore di assenza per i riposi sono considerate a tutti gli effetti ore di lavoro ordinario e non incidono negativamente sul rapporto di lavoro. Non sono ammessi trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.
Il Ruolo del Padre Lavoratore:
La normativa riconosce al padre lavoratore la possibilità di usufruire dei riposi giornalieri in diverse circostanze:
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- In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (per espressa rinuncia o perché non avente diritto).
- Nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.
- Se la madre non è lavoratrice dipendente (ad esempio, è casalinga o impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato, come chiarito da sentenze e circolari ministeriali).
- In caso di morte o grave infermità della madre.
Tuttavia, il padre non può richiedere i riposi se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa, o se non usufruisce dei riposi per assenze come aspettativa, permessi non retribuiti o part-time verticale. In caso di parto plurimo, le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità o parentale della madre.
Come Presentare la Domanda:
La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del periodo di riposo richiesto.
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- Madri lavoratrici: Generalmente presentano la domanda esclusivamente al datore di lavoro, salvo specifiche categorie (es. agricole, dello spettacolo con contratto a termine) che devono presentarla anche all’INPS.
- Padri lavoratori: Devono presentare la domanda sia al proprio datore di lavoro che all’INPS, esclusivamente in modalità telematica (tramite il servizio online dedicato, Contact Center o patronati).
Il termine per la definizione del provvedimento da parte dell’INPS è di 55 giorni.
Casistiche Comuni sui Riposi per Allattamento:
Per chiarire ulteriormente l’applicazione di questa importante prestazione, analizziamo tre casistiche frequenti:
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- Madre Lavoratrice con Orario Full-Time e Figlio Unico:
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- Scenario: Una madre lavoratrice con un contratto a tempo pieno (8 ore al giorno) e un figlio di 6 mesi.
- Diritto: Ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero per la cura del bambino, fino al compimento del primo anno di vita del figlio. Queste ore possono essere fruite in due periodi distinti o in un unico periodo, concordando le modalità con il datore di lavoro.
- Modalità: La domanda viene presentata al datore di lavoro. L’indennità è pari alla sua retribuzione e viene anticipata dall’azienda.
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- Padre Lavoratore con Madre Casalinga:
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- Scenario: Un padre lavoratore dipendente con un figlio di 4 mesi e la madre del bambino è casalinga (non lavoratrice dipendente).
- Diritto: Il padre ha diritto ai riposi giornalieri (1 o 2 ore a seconda del suo orario di lavoro) in quanto la madre non è lavoratrice dipendente e non può usufruire della prestazione. Questo diritto è stato consolidato anche da interpretazioni giurisprudenziali.
- Modalità: Il padre presenta la domanda sia al datore di lavoro che all’INPS in modalità telematica.
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- Madre Lavoratrice con Parto Gemellare e Asilo Nido Aziendale:
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- Scenario: Una madre lavoratrice con orario di 7 ore al giorno ha avuto due gemelli e l’azienda offre un asilo nido interno.
- Diritto: In caso di parto plurimo, i riposi raddoppiano, quindi la madre avrebbe diritto a 4 ore di riposo. Tuttavia, la presenza di un asilo nido aziendale riduce i riposi della metà. Pertanto, la madre avrà diritto a 2 ore di riposo giornaliero (la metà di 4 ore) fino al primo anno di vita dei gemelli.
- Modalità: La domanda viene presentata al datore di lavoro, specificando la situazione del parto plurimo e la disponibilità dell’asilo nido aziendale.
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- Madre Lavoratrice con Orario Full-Time e Figlio Unico:
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