Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti
Cosa prevede la normativa sul congedo di paternità per i lavoratori dipendenti?
Il nuovo articolo 27-bis del DLgs 105 del 30/06/2022 prevede che il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:
- lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U.;
- lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.
Il padre lavoratore ha diritto:
- Di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, nel periodo corrispondente ai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. Il padre lavoratore potrà quindi fruire dei 10 giorni previsti dall’art. di riferimento, in concomitanza con la maternità disciplinata dall’art. 28 del Dlgs 151/2001.
- In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi a prescindere dal numero di figli nati.
- Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
- I periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.
- Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Come sfruttare il congedo:
- Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
- Compatibilità con il congedo di maternità e con il congedo di paternità alternativo: il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità.
- Misura dell’indennità di congedo di paternità obbligatorio: si riconosce, per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. L’indennità deve essere corrisposta mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l’Istituto, salvo alcuni casi specifici in cui l’indennità è erogata direttamente.
- Il congedo di paternità obbligatorio non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, né ai padri lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.
Importante novità del 2023
Con la circolare n 32 del 20.03.2023 Inps, l’ente ha chiarito che se il padre lavoratore usufruisce del congedo paternità avrà diritto, come per la madre, alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni entro il compimento di un anno di età del bambino, in questo caso avrà diritto anche all’indennità di preavviso e l’azienda dovrà quindi pagare il ticket di licenziamento.
Si estende anche al padre il periodo protetto, ossia il divieto di licenziamento fino all’anno di vita del bambino. Condizione fondamentale è che il padre debba aver usufruito del congedo di paternità di 10 giorni, se non ne usufruisce perde il diritto al periodo protetto e il diritto al pagamento del preavviso in caso di dimissioni volontarie dallo stesso presentate nel medesimo periodo.
Si conferma infine l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie presentate da entrambi i genitori lavoratori entro i primi 3 anni di vita del bambino (o dalla data di ingresso del bambino nel nucleo familiare, in caso di adozione).
Al fine di garantire il diritto al congedo di paternità obbligatorio, il legislatore ha introdotto nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs 151/2001) il disposto che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere impediscono al datore di lavoro il conseguimento della stessa.
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