Cassazione Civile Sezione Lavoro – sentenza 12/12/2023 n. 34750
ha stabilito che lavorare in cassa integrazione presso terzi fa venir meno il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; non si ha la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo ma si interviene con una riduzione della stessa integrazione in proporzione ai proventi dell’altra attività lavorativa. L’obiettivo che persegue la norma è quello di evitare l’erogazione della CIG in concomitanza con lo svolgimento di un’attività lavorativa intrapresa anche temporaneamente in sua sostituzione. Lo svolgimento di attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di cassa integrazione determina esclusivamente la riduzione o la sospensione del trattamento stesso ma non provoca la cessazione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro originario.
Lavoratore in Cigs, ha l’obbligo di comunicazione preventiva per qualunque nuova occupazione?
Con ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31146, la Cassazione Civile, 31146, ha stabilito che in caso di fruizione del trattamento di Cigs, l’obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo a un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale, che essa riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato).
La Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’obbligo di comunicazione, l’ulteriore attività svolta non deve avere il carattere della “prevalenza”, in quanto tale requisito non è previsto dalla norma, con la conseguenza che va esclusa la necessità di ogni indagine giudiziale in ordine all’impegno temporale del lavoratore nell’attività svolta nei periodi di cassa integrazione ovvero all’apporto economico di tale attività rispetto al totale dei redditi percepiti nel periodo, e neppure rileva che essa non sia soggetta a contribuzione.
Sono in Cassa Integrazione posso lavorare per un altro datore di lavoro ?
La Legge di Bilancio 2022 con i commi dal 192 al 219 ha introdotto la (mini) riforma degli ammortizzatori sociali modificando i commi del D.Lgs 148/2015.
Spesso capita che il lavoratore sospeso dall’azienda per riduzione lavoro e quindi collocato in Cassa Integrazione trovi una attività lavorativa alternativa.
La normativa di riferimento prevede che “l’integrazione salariale non sarà corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate” art. 8. comma 4 DL 86/1988, questa norma non prevede una incompatibilità assoluta e va combinata con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che interpreta l’art.3 del D.Lgs 788/1945 nel senso che “l’attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi dell’altra attività lavorativa”.
NOVITA’ La prassi consolidata sopra indicata, deve ora integrarsi con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, che cambia anche il titolo dell’articolo di riferimento non più “Condizionalità e politiche del lavoro” ma “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”.
Il testo normativo precedente
- I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 2.
è sostituito dal nuovo
- Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro .
- Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività di cui al comma 2.
- Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma.
Lavorare in Cassa Integrazione quindi si può, ma entro certi limiti!
Anche la Circolare INPS DEL 01/02/2022 che recepisce la nuova normativa prevede quanto di seguito:
- 1.6 Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
- a seguito della modifica normativa sopra indicata, viene previsto che il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro -svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non abbia titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
- Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Quando è possibile lavorare in cassa integrazione come dipendenti?
Si ha sicuramente compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale.
L’ipotesi ricorrente è quella di due rapporti part time, vi è comunque compatibilità anche tra un rapporto di lavoro a tempo pieno e uno part time, basta che le attività siano tra loro compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro, entrambi i rapporti devono avere una durata inferiore 6 mesi.
La prestazione occasionale è completamente cumulabile con la Cig nel limite di 3000,00 €, oltre il compenso verrà rimodulato in base alla percezione dell’integrazione sociale.
Il trattamento di CIG e la retribuzione percepita come sono cumulabili?
In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nelle quali è stata effettuata la nuova attività.
Nel caso in cui il beneficiario della CIG stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale dell’integrazione spettante.
Lavorare in cassa integrazione: obblighi del lavoratore in Cassa Integrazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3116 del 09/02/2021, ribadendo il principio della parziale cumulabilità tra integrazione salariale e altre attività remunerate – con la conseguente riduzione dell’integrazione salariale in proporzione ai proventi di lavoro svolto – ha confermato che il lavoratore debba rispettare, quale condizione essenziale per il mantenimento del diritto alla fruizione della cassa integrazione, quella che l’INPS sia preventivamente informato dell’avvio dell’attività remunerata presso un altro datore di lavoro, così come previsto dalla norma.
Si precisa inoltre che, al fine di lavorare in cassa integrazione, l‘obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche nei casi in cui la nuova occupazione generi un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale.
Durante il periodo di cassa integrazione il lavoratore ha inoltre un obbligo di disponibilità in quanto, in sospeso, resta ugualmente alle dipendenze del datore di lavoro per cui, se convocato, è tenuto a riprendere servizio anche prima della scadenza della sospensione programmata.
Scarica qui i modello di comunicazione all’INPS di nuova ricollocazione durante la CIG – Modello comunicazione Ditta-INPS
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 9 febbraio 2021, n 3116 – 2021-04-07_attivita-lavorativa-cig-decadimento-beneficio-mancata-comunicazione.pdf
Approfondimento della Fondazione Studi: Approfondimento_FS_26042021.pdf
È possibile lavorare durante il periodo di cassa integrazione?
Sì, è possibile lavorare durante il periodo di cassa integrazione, ma ci sono limiti specifici. Il lavoratore può intraprendere un’altra attività lavorativa, ma ciò potrebbe comportare una riduzione dell’integrazione salariale in proporzione ai proventi dell’altra attività lavorativa.
Cosa succede se lavoro mentre percepisco la cassa integrazione?
Se lavori mentre percepisci la cassa integrazione, il tuo diritto all’integrazione salariale non viene perso per l’intero periodo, ma l’integrazione viene ridotta in proporzione ai proventi dell’altra attività lavorativa.
Devo comunicare all’INPS se inizio un nuovo lavoro durante il periodo di cassa integrazione?
Sì, è obbligatorio comunicare preventivamente all’INPS l’avvio di un’attività lavorativa remunerata presso un altro datore di lavoro durante il periodo di cassa integrazione.
Posso lavorare per un altro datore di lavoro mentre sono in cassa integrazione?
Sì, puoi lavorare per un altro datore di lavoro mentre sei in cassa integrazione, ma devi rispettare le normative che prevedono la riduzione dell’integrazione salariale in base ai proventi dell’altra attività lavorativa e comunicare preventivamente all’INPS.
Quali sono le condizioni per la compatibilità tra l’attività lavorativa e l’integrazione salariale?
La compatibilità tra l’attività lavorativa e l’integrazione salariale esiste quando la nuova attività non impedisce la disponibilità verso il datore di lavoro originario e quando il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è compatibile con il mantenimento dell’integrazione salariale. Inoltre, le attività lavorative di durata inferiore a 6 mesi sono generalmente compatibili.
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