I PERCETTORI DI NASPI POSSONO LAVORARE ?
Di seguito schematizziamo i casi che mantengono il diritto alla erogazione e quelli che la fanno decadere
- la Naspi è compatibile con un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore a 6 mesi con reddito inferiore a 8174,00 € – Circolare numero 94 del 12-05-2015.pdf
- la Naspi è compatibile con un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore a 6 mesi con reddito superiore a 8174,00 €: l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie (CO), per la durata del rapporto di lavoro (entro i 6 mesi). Al termine della sospensione, l’indennità riprende a esser corrisposta per il periodo residuo spettante. Sospensione e ripresa avvengono d’ufficio, anche in caso di lavoro a tempo determinato della durata massima di 6 mesi intrapreso in uno stato estero, si tratti di stati dell’UE sia di paesi extracomunitari;
- la Naspi è compatibile con un rapporto di lavoro dipendente con reddito inferiore a 8174,00 €, si conserva il diritto, ma in misura ridotta di un importo pari all’80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data d’inzio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità Naspi o, se antecedente, la fine dell’anno. Con una ulteriore condizione : il percettore di NASPI comunichi all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto
- la Naspi non è compatibile con un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato superiore a 6 mesi di importo superiore a 8174,00 €
- la Naspi non è mai compatibile con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato indipendentemente dall’importo del reddito
- la Naspi è compatibile in modo del tutto particolare in caso di + rapporti di lavoro part time. Nel caso cessi uno di tali rapporti a causa di licenziamento, se il reddito risulta inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (8174 €) il dipendente ha diritto di percepire la NASPI, se rimangono valide le condizioni indicate nei punti sopra e se comunica all’INPS, entro 1 mese dalla domanda di NASPI, il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere. L’indennità è erogata in misura ridotta di un importo pari all’80% del reddito percepito;
- la Naspi è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, d’impresa o parasubordinata da cui derivi un reddito inferiore a 5500,00 € annui. Il beneficiario di NASPI deve informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività ovvero entro un mese dalla domanda di NASPI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di conseguire. In tal caso l’indennità è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto , in questo caso l’indennità NASPI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso d’esenzione dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, il beneficiario della Naspi è tenuto a presentare all’Inps un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa, entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se non presenta l’autodichiarazione, il beneficiario è tenuto a restituire la Naspi percepita dall’inizio dell’attività lavorativa.
- casi particolari, la NASPI è compatibile con rapporto di lavoro intermittente. Messaggio numero 1162 del 16-03-2018.pdf – Circolare numero 142 del 29-07-2015.pdf – Circolare numero 174 del 23-11-2017.pdf
Caso di + redditi, diversi tra di loro. In caso di svolgimento, durante la percezione della Naspi, di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali), che non superino in ciascuno dei settori i rispettivi limiti di reddito (8.174 ovvero 5.500 euro), l’Inps procedere alla verifica del reddito complessivo derivante dal complesso delle attività e, conseguentemente, a ridurre la prestazione Naspi in misura pari all’80% del reddito complessivo. Qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo (somma dalle attività svolte in vari settori) superiore a quello massimo consentito per il mantenimento dello stato di disoccupazione, scatta la decadenza dalla Naspi.
COMUNICAZIONI ALL’INPS IMPORTANTI: in caso di svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa (di tipo autonoma, parasubordinata, subordinata, occasionale) in concomitanza di Naspi a cavallo di più anni solari, l’INPS chiede di ripetere la comunicazione del reddito presunto. Ciò serve all’INPS per poter disporre dei dati necessari per la riduzione dell’80% della Naspi in funzione del reddito previsto. Pertanto, a inizio di ogni nuovo anno di percezione della Naspi successivo al primo, il percettore deve fornire una nuova comunicazione del reddito presunto entro il 31 gennaio. In mancanza (per gli anni successivo al primo) non si determina, tuttavia, la decadenza, ma la sospensione fino all’acquisizione della comunicazione. Messaggio INPS 790/2023
Leggi anche l’articolo su come richiedere l’anticipo della NASPI per l’apertura dell P.IVA
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