Quando un lavoratore si ammala durante il periodo di ferie, le regole in materia di sospensione delle ferie si applicano indipendentemente dal luogo in cui si trova: che sia in Italia o in vacanza all’estero, i principi di fondo restano gli stessi. Cambiano invece, e non poco, gli adempimenti pratici richiesti al dipendente per certificare la malattia e conservare il diritto alla relativa indennità.
Il principio generale
Se la malattia insorta durante le ferie è di gravità tale da compromettere il recupero psicofisico del lavoratore – circostanza che deve risultare da un accertamento del medico curante, della guardia medica o del medico del presidio ospedaliero contattato – le ferie si intendono sospese. Il periodo maturato ma non goduto riprende a decorrere solo al termine della malattia.
Questo vale sia per gli eventi verificatisi in Italia, sia per quelli che si verificano durante un soggiorno temporaneo all’estero. In questo secondo caso, l’INPS ha precisato che il lavoratore conserva il diritto all’indennità economica secondo gli importi e le modalità previste dalla normativa italiana, a condizione che venga prodotta una certificazione medica completa dei seguenti elementi, richiesti dalla legge italiana:
- intestazione;
- dati anagrafici del lavoratore;
- prognosi;
- diagnosi di incapacità al lavoro;
- indirizzo di reperibilità;
- data di redazione, timbro e firma del medico.
Un dettaglio pratico utile: l’indirizzo di reperibilità può coincidere anche con un albergo, un campeggio o una casa vacanze, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 9 ottobre 1998.
Le procedure da seguire cambiano poi a seconda che il Paese estero in cui insorge la malattia sia membro dell’Unione Europea, un Paese extra UE con convenzione di sicurezza sociale, oppure un Paese extra UE privo di convenzione.
Malattia insorta in uno Stato membro UE
Gli adempimenti del lavoratore
Il primo giorno di malattia il dipendente deve rivolgersi a un medico del Paese in cui si trova per ottenere la certificazione dell’incapacità lavorativa; se il medico non è abilitato a rilasciarla, occorre rivolgersi all’istituzione estera equivalente all’INPS.
Entro il secondo giorno di malattia – termine che, se cade in un giorno festivo, slitta al primo giorno feriale utile – il lavoratore deve:
- far pervenire il certificato, compilato in tutte le sue parti, alla sede INPS competente per residenza in Italia (oppure sarà la stessa istituzione estera a trasmetterlo, se è lei ad averlo rilasciato);
- inviare al datore di lavoro l’attestato di malattia, cioè la versione del documento priva dei dati sulla diagnosi.
È possibile anticipare l’invio del certificato via PEC o e-mail per guadagnare tempo, restando comunque fermo l’obbligo di consegnare successivamente anche l’originale cartaceo.
Va inoltre ricordato che, secondo la Cassazione (sentenza del 9 ottobre 1998), il lavoratore ha l’onere di verificare – anche con una semplice telefonata – che il datore di lavoro sia stato effettivamente informato dello stato di malattia e dell’indirizzo a cui indirizzare un’eventuale visita fiscale.
I requisiti del certificato medico
In base ai Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009, il certificato deve essere rilasciato nel rispetto della legislazione del Paese in cui ha sede l’istituzione presso cui il lavoratore è assicurato. Non è previsto alcun obbligo di traduzione in italiano del documento redatto nella lingua del Paese estero: tale eventuale onere è a carico dell’INPS stesso, come chiarito dal Messaggio INPS n. 28978/2007.
La richiesta di visita fiscale
Anche per i lavoratori temporaneamente all’estero valgono le regole italiane applicabili alla generalità dei dipendenti, non quelle previste dallo Stato estero per i propri cittadini (in alcuni Paesi, ad esempio, la visita fiscale non viene effettuata). Il datore di lavoro può quindi presentare richiesta tramite i consueti canali telematici del portale INPS: sarà l’ente a inoltrarla all’istituzione previdenziale locale (o a richiedere autonomamente la visita), fornendo i dati del dipendente e il suo recapito esatto all’estero.
Malattia insorta in uno Stato extra UE convenzionato
Gli adempimenti del lavoratore
Anche in questo caso occorre procurarsi la certificazione medica dello stato di incapacità lavorativa; contenuti del certificato e modalità di trasmissione coincidono con quanto previsto per i Paesi UE.
I requisiti del certificato medico
Il certificato va rilasciato secondo la legislazione del Paese estero in cui si trova il lavoratore. Grazie alla convenzione di sicurezza sociale in essere con l’Italia (o con l’UE), non è richiesta la legalizzazione – ovvero la traduzione autenticata in italiano – del documento. È comunque opportuno verificare, caso per caso, che la convenzione applicabile riguardi specificamente anche la certificazione sanitaria e non solo altri aspetti previdenziali, dal momento che la maggior parte (ma non la totalità) delle convenzioni in essere riconosce validità al certificato medico.
La richiesta di visita fiscale
Valgono le stesse modalità previste per i Paesi UE: regole italiane per la generalità dei lavoratori, richiesta tramite portale INPS, che si occupa di girarla all’ente previdenziale locale con i recapiti del dipendente.
Malattia insorta in uno Stato extra UE non convenzionato
Gli adempimenti del lavoratore
In assenza di una convenzione di sicurezza sociale, il lavoratore deve procurarsi la certificazione medica e occuparsi anche della sua legalizzazione. Contenuti e modalità di trasmissione del certificato restano equivalenti a quelli previsti per i Paesi UE.
I requisiti del certificato medico
Il certificato deve rispettare la legislazione del Paese estero in cui si trova il lavoratore, e il pagamento dell’indennità di malattia può avvenire solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale.
La legalizzazione va effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero (INPS, circolare n. 136/2001): si tratta dell’attestazione – che può essere apposta anche tramite timbro – che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto. È importante sapere che la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato, o della conformità della traduzione all’originale, non equivale alla legalizzazione: senza quest’ultima, il certificato non ha valore giuridico in Italia.
La richiesta di visita fiscale
Anche in questo caso si applicano le regole italiane generali. Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale tramite il portale INPS, che effettua gli accertamenti sanitari sul dipendente avvalendosi dell’autorità consolare italiana presente nel Paese, fornendo i dati del lavoratore e il suo recapito esatto.
In sintesi
Il principio di fondo non cambia mai: una malattia che compromette il recupero psicofisico sospende le ferie, ovunque essa insorga. Ciò che varia, allontanandosi dall’Italia e dai confini dell’Unione Europea, sono gli adempimenti aggiuntivi richiesti al lavoratore – dalla tempistica di trasmissione del certificato fino, nei casi più complessi, alla sua legalizzazione presso le rappresentanze diplomatiche italiane.
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