I permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 riconoscono ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) il diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito (anche frazionabili in ore) per assistere un familiare con disabilità in situazione di gravità.
Soggetti Beneficiari e Ampliamento delle Tutele
Possono richiedere i permessi:
- Coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto;
- Genitori (anche adottivi o affidatari);
- Parenti ed affini entro il 2° grado (estendibile al 3° grado in presenza di particolari condizioni dei genitori/coniuge, come il compimento dei 65 anni, decesso o patologie invalidanti).
Estensione alle Unioni Civili e Affinità:
L’INPS (con le circolari n. 38/2017 e n. 36/2022) ha chiarito che il diritto spetta anche alla parte di un’unione civile per assistere l’altro partner o un parente dell’unito civilmente (riconoscendo il rapporto di affinità). Per i conviventi di fatto, la tutela riguarda l’assistenza al partner, ma non ai parenti dello stesso.
Superamento del “Referente Unico” e Fruizione Plurima
A seguito del D.Lgs. 105/2022, è stato eliminato il principio del referente unico.
- Assistenza condivisa: Più lavoratori dipendenti possono essere autorizzati ad assistere la stessa persona disabile.
- Limite e alternanza: Il limite massimo resta di 3 giorni mensili complessivi per assistito, da fruire in modo alternativo tra gli aventi diritto.
L’Ultima Circolare INPS: Circolare n. 100 del 18/09/2026
L’INPS è intervenuto per disciplinare le conseguenze amministrative ed economiche derivanti dal mancato rispetto dei limiti di legge per l’assistenza allo stesso disabile da parte di più beneficiari:
Superamento del limite dei 3 giorni mensili
In caso di assenze che superano complessivamente i 3 giorni mensili previsti:
- Si applica il principio della priorità temporale nell’esercizio del diritto.
- L’INPS effettua il recupero dell’indebito integralmente a carico del lavoratore che ha fruito del permesso a partire dal giorno/ora successivo al raggiungimento della terza giornata complessiva.
Fruizione contestuale nella stessa giornata o nelle stesse ore
In caso di sovrapposizione temporale della fruizione (es. due familiari che usufruiscono dei permessi nello stesso giorno/ora per lo stesso disabile):
- La fruizione è considerata indebita in parti uguali.
- L’INPS procede al recupero dell’indebito nella misura del 50% (rapportato all’orario di lavoro) a carico di ciascun lavoratore coinvolto.
Nota per i lavoratori:
È essenziale una pianificazione congiunta e concordata della fruizione dei permessi tra tutti i familiari autorizzati per evitare sanzioni o addebiti da parte dell’INPS.
Maturazione di Ferie, Tredicesima e Altri Istituti Retributivi
- Ferie e Tredicesima: I periodi di assenza usufruiti tramite permessi 104 concorrono interamente alla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Non sono ammesse decurtazioni, salvo il caso in cui i permessi si cumulino con il congedo parentale.
- Lavoro Part-Time:
- Part-time orizzontale: Spettano sempre 3 giorni interamente.
- Part-time verticale/misto: Se l’attività lavorativa supera il 50% dell’orario a tempo pieno, i 3 giorni non subiscono decurtazioni. Nel caso di percentuale pari o inferiore al 50%, i giorni vanno riproporzionati secondo le formule ufficiali INPS (Circolare n. 45/2021).
Corretto Uso dell’Assistenza e Giurisprudenza sull’Abuso
La Corte di Cassazione ha chiarito la portata del concetto di assistenza, definendone i confini per evitare contenziosi o licenziamenti per giusta causa:
- Nozione ampia di assistenza: L’assistenza non si limita alla presenza fisica o alla cura personale al domicilio del disabile, ma include tutte le attività indispensabili svolte nell’interesse dello stesso (es. fare la spesa, acquistare farmaci, svolgere commissioni, visite mediche).
- Flessibilità oraria: L’assistenza può non coincidere integralmente con i turni di lavoro, poiché i permessi sono concessi su base giornaliera mensile.
- Configurazione dell’abuso: L’abuso si verifica unicamente quando viene del tutto a mancare il nesso causale/funzionale tra l’assenza dal lavoro e le esigenze del familiare (es. impiego delle ore per scopi meramente personali o per svolgere un altro lavoro).
Adempimenti Operativi e Gestione Telematica
- Variazioni e Rinuncia: Tramite i servizi telematici INPS (“Comunicazione di variazione” e “Rinuncia ai benefici”), è possibile modificare i dati delle domande o rinunciare in tutto o in parte alle giornate richieste, a condizione che la comunicazione avvenga all’interno del mese di fruizione in corso.
- Flussi UniEmens (Messaggio n. 2287/2026): Per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro, a partire dal mese di competenza settembre 2026, è obbligatoria la compilazione dell’elemento nella sezione contributiva dell’UniEmens per la corretta valorizzazione dei conguagli.
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