LAVORI PARTICOLARMENTE FATICOSI E PESANTI, QUANDO DEVO PRESENTARE LA DOMANDA DI PENSIONE ?
Con il messaggio n. 1100 del 21 marzo 2023 si forniscono le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024.
La domanda di accesso al beneficio deve esser presentata entro il 1 maggio 2023 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le seguenti scansioni temporali:
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un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
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due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
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tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “ap45_lpfp.pdf” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.
Qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta. L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
- lavoratori notturni a turni
- lavoratori notturni per l’intero anno lavorativo
L’elenco delle attività in questione è frutto di un percorso normativo tortuoso e alquanto discusso che si riepiloga nel paragrafo successivo.
Ecco tutti i RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 205 del 27/12/2017 art.1 comma 148
a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato B.pdf e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. lettera a). D.M_19_maggio_1999.pdf
Alle categorie sopra evidenziate la Legge di Bilancio 2022 (legge n.234/2021) ha aggiunto 23 nuove professioni gravose ( attività gravose .pdf) queste attività valgono solo per i requisiti relativi all’APE SOCIALE ma non la pensione per i precoci, per quest’ultima prestazione rimangono le mansioni vecchie.
Messaggio INPS 208 del 17/01/2019.
Stampa specializzata: un interessante articolo pubblicato da Euroconference di Alberto Borella riepiloga l’argomento evidenziandone le criticità.
TABELLE RIASSUNTIVE (codici Istat CP2011)
MANSIONI GRAVOSE | CODICE ISTAT |
---|---|
operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; | 6.1 Ð 8.4.1 -8.4.2 |
conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; | 7.4.4.2 Ð 7.4.4.3 Ð 7.4.4.4 |
conciatori di pelli e di pellicce; | 6.5.4.1 |
conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; | 7.4.1.1 |
conduttori di mezzi pesanti e camion; | 7.4.2.3 |
addetti alle professioni infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; | |
addetti all'assistenza personale di individui in condizioni di non autosufficienza; | 5.4.4.3 |
insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido; | 2.6.4.2 |
facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; | 8.1.3.1 |
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; | 8.1.4.1 Ð 8.1.4.3 |
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; | 8.1.4.5 |
operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca; | 6.4.1 Ð 6.4.2. Ð 6.4.3 Ð 8.3.1 Ð 8.3.2 |
pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; | 6.4.5.2 Ð 6.4.5.3 |
lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione; | 7.1.2.1 Ð 7.1.2.2 Ð 7.1.2.3 Ð 7.1.3 |
lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature; | |
marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne | 7.4.5 |
tecnici della salute | 3.2.1. |
alla gestione dei magazzini e professioni assimilate; | 4.3.1.2 |
professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; | 5.3.1.1. |
professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati; | 5.4.4. |
ceramisti | 6.3.2.1.2 |
operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli; | 7.1.2 |
MANSIONI USURANTI | |
lavori in galleria, cava o miniera; | |
lavori in cassoni ad aria compressa; | |
lavori svolti dai palombari; | |
lavori svolti ad alte temperature; | |
addetti alla lavorazione del vetro cavo; | |
lavori di asportazione dell'amianto; | |
lavoro notturno a turni, e coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi pari all'intero anno lavorativo | |
gli addetti alla linea catena | |
conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente adibiti a servizi pubblici di trasporto | |
Decreto Ministeriale 5/02/2018 che specifica le professioni riportate sopra con l’evidenziazione del Codice Istat