QUOTA 103 – PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE:
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- età anagrafica di almeno 62 anni;
- 41 anni di contributi;
- i requisiti devono esser raggiunti entro il 31/12/2023 anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente;
- il requisito dei 41 anni può essere ottenuto anche in regime di cumulo, ossia cumulando gratuitamente tutti i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche INPS.
- incumulabilità assoluta : questa tipologia di pensione non è cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente o autonoma ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 € lordi annui. L’incumulabilità totale vige dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria
- la decorrenza della pensione non è immediata, ma soggetta all’applicazione di un periodo variabile di dilazione (finestra): chi ha già maturato i requisiti nel 2022 avrà la pensione con decorrenza dal prossimo 1° aprile o dal 1° agosto se dipendente pubblico: chi matura i requisiti da quest’anno ha una finestra di 3 mesi se privato o di 6 se pubblico;
- a differenza di quota 100 e 102, l’importo mensile lordo della pensione non può essere superiore a 5 volte il trattamento minimo (per il 2023 non può quindi superare 2818,65);
- per accedere al pensionamento anticipato occorre presentare domanda all’INPS, cui fa seguito un’istruttoria a partire dalla verifica di sussistenza dei requisiti. Se l’INPS in fase di istruttoria, accerta che il richiedente abbia maturato, prima del 1° gennaio 2023, i requisiti (età e contributi) per la pensione anticipata “quota100” o “quota 102” avrà cura d’interpellare l’interessato invitandolo a manifestare la propria volontà. In tale sede sarà possibile pertanto optare per un diverso pensionamento, a scelta tra quota 100, 102 o 103.
- NEWS : è operativo il servizio INPS che prevede un incentivo alla rinuncia al pensionamento e alla permanenza al lavoro, consistente nell’esonero dal versamento della quota di contributi pesionistici a carico del lavoratore. Per presentare la necessaria istanza all’INPS il lavoratore con i requisiti previsti sopra che rinunci ad andare in pensione, dovrà seguire il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- Gruppo: Certificazione
- Sottogruppo: Verifica delle condizioni di accesso
- Tipo: Incentivo al posticipo del pensionamento (legge di bilancio 2023)
Leggi la Circolare INPS n. 27 del 10/03/2023
Leggi il Messaggio-numero-754-del-21-02-2023.pdf
QUOTA 102:
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- con almeno 64 anni di età e 38 di contributi. Per il calcolo dei contributi è possibile cumulare diverse gestioni INPS per periodi necessariamente non coincidenti, sono invece escluse le Casse dei liberi professionisti;
- finestra mobile di 3 mesi per i privati e di 6 mesi per i pubblici;
- fino all’età della pensione di vecchiaia non è cumulabile con il lavoro dipendente o autonomo se non nel limite di 5.000,00€ annui da lavoro autonomo occasionale;
- in merito ai 38 anni di contributi per poter accedere a Quota 102 bisogna aver raggiunto almeno 35 anni di contributi “effettivi”, che non comprendono i periodi di contribuzione figurativa accreditati per malattia, disoccupazione o equiparati.
- misura sperimentale per l’anno 2022, i requisiti devono essere maturati nel 2022, la domanda di pensione può essere fatta, con i requisiti validi, anche successivamente tale periodo.
QUOTA 100 con requisiti maturati entro il 31/12/2021:
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- con almeno 62 anni di età e 38 di contributi. Per il calcolo dei contributi è possibile cumulare diverse gestioni INPS per periodi necessariamente non coincidenti, sono invece escluse le Casse dei liberi professionisti;
- finestra mobile di 3 mesi per i privati e di 6 mesi per i pubblici;
- fino all’età della pensione di vecchiaia non è cumulabile con il lavoro dipendente o autonomo se non nel limite di 5.000,00€ annui da lavoro autonomo occasionale;
- Misura sperimentale per il triennio 2019-2021, se i requisiti sono maturati entro il 31/12/2021 la domanda può essere presentata anche dopo negli anni successici. (principio della cristallizzazione del diritto)
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Tutte queste tipologie di pensione anticipata sono incumulabili con redditi da lavoro autonomo o subordinato, anche esteri, relativi ad attività successive alla decorrenza della pensione e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. L’unica tipologia di reddito cumulabile con queste tipologie di pensione è rappresentata dai redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 € lordi annui.
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