OPZIONE DONNA, ECCO I REQUISITI:
Lavoratrici che entro il 31/12/2022 hanno maturato i seguenti requisiti:
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- 35 anni di contributi effettivi (no Naspi ne malattia);
- 60 anni di età , ridotti di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni
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assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
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hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
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sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cuiall’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli”.
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- finestra di 12 mesi lavoratore dipendente e 18 mesi lavoratore autonomo;
- calcolo interamente contributivo: le donne che decidono di optare per questa tipologia di pensione anticipata, anche se hanno versamenti precedenti il 1996 e potrebbero quindi far valere il sistema di calcolo MISTO, vi rinunciano a favore del sistema di calcolo contributivo, di norma peggiorativo;
- In riferimento al riscatto di laurea light (come introdotto dall’articolo 20, comma 6, D.L. 4/2019), questo è accessibile anche per le donne che vogliano accedere a pensione in Opzione donna (circolare Inps n. 54/2021), ma la domanda di riscatto light va posta subito dopo la domanda di pensione (messaggio Inps n. 4560/2021), nonostante numerosi errori registrati dalle sedi Inps nell’ultimo anno sul timing corretto dell’ordine delle domande.
- il messaggio n. INPS 2547-del-06-07-2023.pdf in via eccezionale, che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a condizione che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto in data anteriore a quella di pubblicazione del citato messaggio.
Leggi la Circolare INPS 25 del 06/03/2023
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