Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 24 maggio 2026 cambia in modo significativo la gestione della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’obiettivo del legislatore è molto chiaro: trasformare la formazione da semplice adempimento documentale a strumento concreto di prevenzione e controllo aziendale.
Assunzioni: quando deve essere fatta la formazione
L’assunzione può essere formalmente effettuata anche prima del corso, ma il lavoratore:
- non può essere adibito alle attività operative;
- non può svolgere mansioni esposte a rischio;
- non può lavorare autonomamente;
fino al completamento della formazione obbligatoria.
Operativamente, l’azienda può:
- assumere il lavoratore;
- iscriverlo immediatamente al corso;
- far svolgere il corso nei giorni successivi;
- evitare però l’esposizione ai rischi fino alla conclusione della formazione.
Questo principio vale soprattutto per:
- formazione generale e specifica lavoratori;
- formazione preposti;
- utilizzo attrezzature;
- ambienti confinati;
- attività di cantiere.
Le principali novità introdotte dal nuovo Accordo
Formazione obbligatoria per il datore di lavoro
Per la prima volta viene introdotto uno specifico corso obbligatorio per il datore di lavoro:
- durata minima 16 ore;
- aggiornamento quinquennale;
- focus su organizzazione, responsabilità e gestione della sicurezza.
Per le imprese affidatarie nei cantieri è previsto anche un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore.
Aggiornamento preposti ogni 2 anni
Una delle modifiche più rilevanti riguarda i preposti.
L’aggiornamento non sarà più quinquennale ma biennale.
I preposti con formazione svolta da oltre 2 anni dovranno adeguarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Verifica finale obbligatoria
Tutti i corsi dovranno prevedere:
- verifica finale dell’apprendimento;
- verbale obbligatorio;
- documentazione degli esiti;
- controllo dell’efficacia formativa durante l’attività lavorativa.
Nuove regole per e-learning e videoconferenza
L’Accordo disciplina in modo molto più stringente:
- piattaforme e-learning;
- videoconferenza sincrona;
- identificazione del partecipante;
- tracciabilità delle presenze;
- requisiti tecnici delle piattaforme;
- conservazione della documentazione.
Fascicolo del corso obbligatorio
Ogni soggetto formatore dovrà conservare per almeno 10 anni:
- registro presenze;
- progetto formativo;
- verbali;
- attestati;
- documentazione docenti.
Limite massimo partecipanti
Per i corsi in presenza e videoconferenza:
- massimo 30 partecipanti;
- rapporto docente/discenti nelle prove pratiche pari a 1:6;
- frequenza minima obbligatoria del 90%.
Nuove attrezzature con obbligo di abilitazione
Viene ampliato l’elenco delle attrezzature soggette ad abilitazione specifica:
- carriponte;
- caricatori per movimentazione materiali (CMM);
- carro raccoglifrutta;
- aggiornamenti per attrezzature già disciplinate.
Attenzione ai controlli ispettivi
Con il nuovo Accordo aumentano:
- controlli sui soggetti formatori;
- verifiche sulla qualità della formazione;
- controlli sulla reale partecipazione del lavoratore;
- verifiche sull’efficacia della formazione in azienda.
In caso di infortunio, la mancanza di formazione valida e documentata può comportare:
- sanzioni;
- responsabilità penali;
- contestazioni da parte degli organi ispettivi e dell’INAIL.
Conclusioni operative
Le aziende dovranno:
- programmare la formazione prima dell’ingresso operativo;
- verificare la validità degli attestati;
- aggiornare le scadenze dei preposti;
- controllare i requisiti dei soggetti formatori;
- migliorare la tracciabilità documentale della formazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2026 segna un cambiamento importante: non basta più “avere l’attestato”, ma occorre dimostrare che la formazione sia stata realmente svolta, verificata ed efficace.





