Per poter assumere un minorenne, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
Caratteristiche per l’assunzione di minori
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- Età minima: Il minore deve aver compiuto 16 anni, che è l’età minima legale per l’accesso al lavoro.
- Assolvimento dell’obbligo scolastico: Il minore deve aver assolto l’obbligo scolastico, che in Italia ha una durata di almeno 10 anni (con inizio dai 5/6 anni) e mira al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di almeno tre anni.
- Idoneità alla specifica attività lavorativa: Il minore deve essere riconosciuto idoneo alla specifica attività lavorativa tramite una visita medica pre-assuntiva. Successivamente, la visita medica deve essere ripetuta periodicamente, con intervalli non superiori a un anno. Tutte le visite sono a carico del datore di lavoro e possono essere effettuate presso l’ASL o da un medico competente. Il giudizio del medico è comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della responsabilità genitoriale.
Particolarità legate all’età e all’obbligo scolastico
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- Minori con meno di 15 anni o ancora soggetti all’obbligo scolastico (anche se hanno compiuto 15 anni): Possono svolgere attività lavorativa di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario.
- Minori tra i 15 e i 18 anni che non sono più soggetti all’obbligo scolastico: Possono svolgere attività lavorativa nella generalità dei settori, ad eccezione di quelle vietate dalla legge (lavorazioni faticose).
Diverse modalità di inquadramento dei giovani minorenni in azienda
I giovani minorenni, nel rispetto delle condizioni di età minima e delle altre normative, possono essere inquadrati con quasi tutte le tipologie contrattuali esistenti:
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- Contratto di lavoro dipendente:
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- A tempo indeterminato
- A termine
- Part-time
- Intermittente (a chiamata)
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- Contratto di apprendistato: È un contratto subordinato che serve ai fini della maturazione della futura pensione e di un’eventuale indennità di disoccupazione (Naspi).
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- Apprendistato stagionale: È possibile anche in settori diversi dal percorso di istruzione dello studente, se concordato tra scuola e azienda attraverso un protocollo che ne definisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro. Questo protocollo garantisce la coerenza con il percorso formativo scolastico e l’utilità dell’apprendistato per lo sviluppo professionale dello studente.
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- Tirocini formativi e di orientamento (stage) – solo in possesso di qualifica professionale rilasciata dall’Istituto Professionale (verifica deroghe accordi Regionali)
- Lavoro occasionale (ex voucher): È una via veloce per un impiego estivo regolare, tecnicamente chiamate “prestazioni occasionali”. Attualmente sono soggette a tre regimi:
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- Libretto Famiglia: Per prestazioni rese nell’ambito di piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizie, manutenzione), assistenza domiciliare (bambini, anziani, ammalati, disabili) e insegnamento privato supplementare. Ogni “Libretto Famiglia” contiene titoli di pagamento da 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni non superiori a un’ora.
- Contratto di prestazione occasionale (Prest.O): Per le “non famiglie”, ovvero professionisti, imprese e altri titolari di partita IVA.
- Prestazioni agricole (LOAgri): Un contratto specifico per il settore agricolo (es. raccolta uva o pomodori), che prevede una riduzione del 68% degli oneri contributivi per le aziende rispetto a un normale operaio agricolo a termine.
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- Contratto di lavoro dipendente:
Limiti per le prestazioni occasionali (Libretto Famiglia e Prest.O)
Misurati nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre):
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- Per ciascun prestatore/utilizzatore: fino a 2.500 euro netti (5.000 euro per gli steward degli stadi) con riferimento all’unico utilizzatore/prestatore.
- Per ciascun prestatore: fino a 5.000 euro netti con riferimento a più utilizzatori.
- Per ciascun utilizzatore: fino a 10.000 euro netti (questo limite non si applica alle società sportive per gli steward; per i settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti balneari e parchi divertimento il limite è di 15.000 euro netti).
Gli importi si riferiscono ai compensi netti del prestatore, al netto di contributi, premi e costi di gestione. I compensi sono calcolati al 75% (con uno “sconto” del 25%) se erogati a: pensionati di vecchiaia o invalidità, giovani con meno di 25 anni se studenti (anche universitari), disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, reddito di inclusione (REI) o altre misure di sostegno al reddito.
Vincolo di durata per le prestazioni occasionali: Massimo 280 ore nell’arco di un anno civile, elevate a 625 ore per gli steward delle società sportive.
È fondamentale che l’inserimento di minori in azienda, anche per brevi periodi, sia gestito correttamente, avvalendosi dell’assistenza di un professionista.
Scarica la documentazione:
- Condizioni da verificare prima dell’assunzione di un minorenne
- dichiarazione-genitore-per-lavoratore-minorenne
Fonte : Giovani un voucher per l’estate – Daniele Cirioli
FAQ
Qual è l’età minima legale per l’assunzione di un minorenne e quali altri requisiti sono richiesti?
L’età minima è 16 anni, a condizione che il minore abbia assolto l’obbligo scolastico (almeno 10 anni di scuola) e sia riconosciuto idoneo all’attività lavorativa tramite visita medica pre-assuntiva (ripetuta annualmente e a carico del datore di lavoro).
I minori con meno di 15 anni possono lavorare? E i ragazzi tra i 15 e i 18 anni che non hanno ancora terminato la scuola?
I minori con meno di 15 anni o ancora soggetti all’obbligo scolastico (anche se quindicenni) possono svolgere solo attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario. I ragazzi tra i 15 e i 18 anni che hanno terminato l’obbligo scolastico possono lavorare nella maggior parte dei settori, esclusi quelli con lavorazioni faticose vietate dalla legge.
Quali sono le principali tipologie contrattuali per inquadrare un minorenne?
I minorenni possono essere inquadrati con quasi tutte le tipologie contrattuali, tra cui: contratto di lavoro dipendente (indeterminato, a termine, part-time, intermittente), contratto di apprendistato (anche stagionale) e tirocini formativi e di orientamento (stage).
Come funziona il “lavoro occasionale” per i minorenni e quali sono i limiti di compenso?
Il lavoro occasionale (ex voucher) è una modalità di impiego estivo regolare, con tre regimi (Libretto Famiglia, Prest.O, Prestazioni agricole). I limiti annuali di compenso netto sono: fino a 2.500 euro per ciascun prestatore/utilizzatore (5.000 euro per gli steward), fino a 5.000 euro per ciascun prestatore con più utilizzatori e fino a 10.000 euro per ciascun utilizzatore (con eccezioni per alcuni settori). Gli importi possono essere calcolati al 75% per categorie specifiche come studenti minori di 25 anni.
Esistono vincoli di durata per le prestazioni occasionali?
Sì, le prestazioni occasionali hanno un limite massimo di 280 ore nell’arco di un anno civile. Questo limite è elevato a 625 ore per gli steward delle società sportive.