Un importante chiarimento interpretativo amplia le opportunità di welfare familiare a disposizione dei lavoratori dipendenti. Grazie ai recenti interventi normativi e di prassi, i piani di benefit aziendali possono ora rimborsare le spese di ricovero in RSA per un genitore anziano o non autosufficiente anche in assenza di convivenza anagrafica.
L’evoluzione scaturisce dal coordinamento tra l’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e le modifiche introdotte all’art. 12 dal Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, ribadite dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 163 del 14 agosto 2026.
Il quadro normativo: la caduta del vincolo della convivenza
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f-ter) del TUIR, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di assistenza a familiari anziani (aventi almeno 75 anni) o in condizioni di non autosufficienza.
In passato, l’applicazione del beneficio per i familiari diversi dal coniuge e dai figli era subordinata al requisito della convivenza anagrafica o alla corresponsione di assegni alimentari. Il D.Lgs. n. 148/2026 ha riformato l’art. 12, comma 4-ter del TUIR eliminando espressamente questo vincolo. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rimborso delle rette sostenute per la madre o il padre ricoverati in una struttura residenziale è esente da imposizione anche quando il genitore non condivide la residenza con il figlio dipendente.
Condizioni essenziali e documentazione richiesta
La deducibilità e la totale esenzione fiscale e contributiva non operano in modo automatico: l’accesso al rimborso resta legato a precisi adempimenti organizzativi e formali.
- Previsione nel piano di welfare:La misura deve essere espressamente prevista dalla contrattazione collettiva, da un accordo sindacale o da un regolamento aziendale vincolante, nel rispetto del massimale di credito welfare assegnato al dipendente.
- Tracciabilità delle spese:Il lavoratore deve produrre al datore di lavoro le quietanze e le fatture di pagamento rilasciate dalla RSA, dalle quali risultino con chiarezza il familiare beneficiario del ricovero e l’importo sostenuto.
- Autodichiarazione anti-cumulo:È necessario rilasciare un’autodichiarazione in cui il dipendente attesti di non aver richiesto né percepito rimborsi analoghi per le stesse spese da altri enti o datori di lavoro (ad esempio tramite il welfare dell’altro coniuge o contributi pubblici).
Questa semplificazione rappresenta uno sgravio tangibile per i dipendenti “caregiver”, permettendo di utilizzare il conto welfare per sostenere le spese di degenza assistita dei genitori senza attriti burocratici legati alla composizione anagrafica del nucleo familiare.
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