Indennità una tantum di importo pari a 150 euro per i pensionati. Istruzioni applicative e contabili.
Nella circolare n.127 dell’INPS, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono state fornite le istruzioni applicative per il riconoscimento delle indennità una tantum in favore dei soggetti sopra indicati, facendo particolare attenzione al comparto dei pensionati.
-
Trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione della misura.
L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di novembre 2022.
a) Trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione.
Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti.
I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità. I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 1° ottobre 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico.
I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di novembre 2022.
L’indennità una tantum non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative
Il citato articolo 19, al comma 1, stabilisce che hanno diritto all’indennità una tantum pari a 150 euro anche i titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pensione”.
– l’APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;
– l’APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni.
L’indennità una tantum è corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti che hanno decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.
b) Trattamenti di natura assistenziale.
l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 1° novembre 2022, risultino titolari di:
- pensione di inabilità
- assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971
- pensione, non riversibile, per sordi.
- assegno sociale
- pensione sociale
-
Requisiti
a) Requisito della residenza in Italia
L’indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022.
b) Requisito reddituale
Condizione per il riconoscimento dell’indennità è l’avere un “reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro”.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
-
Ulteriori disposizioni.
Il comma 3 del citato articolo 19 prevede che l’indennità una tantum per pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Il comma 19 del medesimo articolo stabilisce altresì che: “Le prestazioni di cui al presente articolo e all’articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto, avente diritto, una sola volta”.
Ne consegue che, anche qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio, potrà beneficiare dell’indennità una sola volta.
-
Modalità di erogazione
a) Il comma 1 prevede che l’indennità una tantum di 150 euro sia riconosciuta d’ufficio nel corso del mese di novembre 2022.
L’Istituto provvede automaticamente all’erogazione del beneficio senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza.
b) Rinuncia all’indennità una tantum
Ove il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare, in via telematica, con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.
c) Titolari di trattamenti di natura assistenziale.
Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale, rientranti nell’ambito di applicazione del comma 1, l’importo a titolo di indennità una tantum è accreditato unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione “Indennità una tantum”.
d) Modalità di pagamento.
L’indennità una tantum, pari a 150 euro, è corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata della mensilità della prestazione assistenziale in godimento. Il pagamento dell’indennità riporta la specifica descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del dl. n. 144/2022”. L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali e non deve essere computata nella verifica del limite reddituale per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale.
TORNA ALL’ARTICOLO INDENNITA’ UNA TANTUM DI 150 EURO
Può interessarti anche: